Articolo 283 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
Dispositivo
[I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento [250] se questo è avvenuto dopo il matrimonio.]