Articolo 291 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Condizioni
Dispositivo
(1)L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi [231] [o legittimati], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare (2) (4).
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale [312] può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente (3).
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 5 giugno 1967 n. 431. Ai sensi dell'art. 35 disp. att. c.c., così come sostituito dall'art. 217 della L. 19 maggio 1975 n. 151, nel caso di minori d'età nell'ipotesi di cui al co. II provvede il Tribunale per i minorenni.
(2) La Corte costituzionale, con la sentenza n. 557 del 19 maggio 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Tale articolo inizialmente prevedeva che l’adozione di una persona maggiorenne fosse possibile solo per l’adottante il quale non avesse figli legittimi o legittimati (infatti la tradizione attribuiva all’adozione una funzione sostitutiva della paternità o maternità legittima, realizzata mediante la trasmissione del nome e del patrimonio). La stessa Corte Costituzionale è poi ulteriormente intervenuta con la sentenza n. 345/1992 affermando che, nel caso di incapacità dei figli di esprimere l’assenso perché interdetti, sia applicabile per analogia l’art. 297 c.c., comma II, così estendendo anche a tale caso il potere di valutazione comparativa degli interessi emergentiin subiecta materiaattribuito dalla norma al Tribunale.Infine, l'adozione non sarà possibile quando l’adottante abbia dei figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni capaci e non consenzienti (così come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 245/2004).Le parole "o legittimati" sono state soppresse dall'art. 105.4, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) Poichè l'adottato maggiorenne deve avere almeno diciotto anni, l'adottante di conseguenza non potrà avere una età inferiore ai trentasei anni (a pena di nullità).
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 novembre 2023- 18 gennaio 2024, n. 5 (in G.U. 1 a s.s. 24/01/2024, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando".
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 2575/2025
La dichiarazione dello stato di adottabilità può essere legittimamente pronunciata quando risulta impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare. Questa decisione può basarsi su una valutazione complessiva delle relazioni e delle osservazioni specialistiche, che documentino l'incapacità dei genitori di provvedere alle necessità fisiche, psichiche e affettive del minore, nonostante l'impegno affettivo dichiarato dai genitori stessi.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 2575 del 3 febbraio 2025)
2Cass. civ. n. 29684/2024
L'adozione di maggiorenni, pur essendo uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui, alla tradizionale funzione ereditaria, di trasmissione del cognome e del patrimonio, si accompagna una funzione solidaristica, con crescente rilevanza dei profili personalistici, non può prescindere dal rispetto delle condizioni previste dalla legge per la sua autorizzazione, dovendo escludersi la possibilità di ricorrere all'istituto soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento.–L'adozione dei maggiorenni è essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione conviene all'adottando, mentre la funzione solidaristica che l'istituto può rivestire è meramente eventuale.–L'adozione di un maggiorenne non può essere giustificata esclusivamente sulla base di un legame di amicizia, anche se protratto nel tempo, senza la dimostrazione di un'effettiva e consolidata frequentazione quotidiana e un rapporto affettivo e accuditivo ultratrentennale. I legami affettivi e l'assistenza fornita dall'adottando all'adottante devono essere rappresentativi di una configurazione familiare o parafamiliare giuridicamente rilevante.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 29684 del 19 novembre 2024)
3Cass. civ. n. 7667/2020
In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris".(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7667 del 3 aprile 2020)
4Cass. civ. n. 2426/2006
In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 c.c., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni,ex uno latereal contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), c.c., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2426 del 3 febbraio 2006)