Articolo 303 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Cessazione della potestà dell'adottante
Dispositivo
[Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta, il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta sia ripreso dai genitori]