Articolo 343 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Apertura della tutela
Dispositivo
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause [48] ss. c.c., [330] non possono esercitare la responsabilità genitoriale (1), si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore [354] (2) (3).
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita [45] con decreto del tribunale [38] (4).
Note
(1) Nel co. I si stabilisce che la competenza del tribunale scaturisce dalla mancanza dei genitori; mancanza che implica mancato esercizio della potestà, e che - in base alla disposizione dell'art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689 - va a sostituire il termine originario di "patria potestà". Oggi sostituito da "responsabilità genitoriale" dall'art. 56, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(2) La norma fa esplicito riferimento al luogo della sede principale degli affari ed interessi, quindi ove il minore ha il domicilio, indipendentemente dal luogo in cui abbia stabilito la sua residenza.
(3) Si veda inoltre l'art. 6 della L. 1 dicembre 1970 n. 898.
(4) Il co. II è stato così modificato ai sensi dell'art. 139, d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51. Il domicilio del minore diviene quello del tutore poichè - anche sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 43 del c.c.- si identifica con il luogo ove il minore ha la dimora abituale, quindi la residenza: essa giocoforza coincide con il luogo ove risiede la persona alla quale il minore è affidato (Cass. 2894/1968).
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 33944/2024
Con riguardo al minore straniero non accompagnato, presente temporaneamente sul territorio nazionale, al quale il Console abbia nominato un tutore internazionale ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (ratificata in Italia con l. n. 101 del 2015), in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore la competenza alla nomina del curatore speciale spetta in primo luogo al Console; ove il Console non provveda, oppure la nomina non possa essere riconosciuta nell'ordinamento italiano ex art. 23 della Convenzione cit., la competenza spetta in via sussidiaria al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari e interessi; se, ancora, il giudice tutelare è investito di simile richiesta e sussiste una nomina consolare di cui nessuna delle parti ha chiesto il riconoscimento, lo stesso giudice è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell'ordinamento italiano del provvedimento consolare; la competenza spetta invece al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, qualora il conflitto si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33944 del 22 dicembre 2024)
2Cass. civ. n. 9199/2019
Ai sensi dell'art. 2 L. 07/04/2017, n. 47, Art. 2. - Definizione della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all'apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento. (Regola competenza).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 9199 del 3 aprile 2019)
3Cass. civ. n. 12453/2017
La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale - da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c. - si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 12453 del 17 maggio 2017)
4Cass. civ. n. 26442/2016
Il minore straniero non accompagnato che sbarchi illegalmente nel territorio dello Stato riceve le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 142 del 2005 e, per esercitare il diritto a chiedere lo "status" di protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno, ha bisogno, nel più breve tempo possibile, di una rappresentanza legale, da realizzarsi tramite la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura territoriale di accoglienza. La competenza del tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore si radica, invece, allorquando si verifichi la diversa condizione della situazione di abbandono di cui agli artt. 9 e 10 della l. n. 184 del 1983 in pendenza di procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità. (Regola competenza).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 26442 del 20 dicembre 2016)
5Cass. civ. n. 18272/2016
La competenza per territorio in ordine alla procedura di tutela dell'incapace di cui all'art. 343 c.c. si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto alla data della sua apertura, restando irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell'applicazione del principio generale della "perpetuatio iurisdictionis", eccezionalmente derogabile, ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.c., solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l'ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 18272 del 16 settembre 2016)