Articolo 346 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nomina del tutore e del protutore
Dispositivo
Il giudice tutelare [344], appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela [345], procede alla nomina (1) del tutore e del protutore.
Note
(1) Il provvedimento di nomina del tutore ha funzione costitutiva, riveste la forma del decreto motivato, revocabile e modificabile anche d'ufficio, e sarà reclamabile presso il tribunale per i minorenni (art. 45 disp. att.).L'assunzione delle funzioni è obbligatoria e non è pertanto necessaria l'accettazione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 17104/2019
È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale il tribunale decida in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare che ha rigettato la richiesta di sostituzione di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 08/02/2017).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17104 del 26 giugno 2019)