Articolo 348 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Scelta del tutore

Dispositivo

Note

(1) Il comma è stato così modificato dall'art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

(2) Qualora manchi la designazione od ostino gravi motivi (di cui all'ultima parte della disposizione in esame), la scelta avverrà con preferenza per gli ascendenti o gli altri prossimi parenti o affini del minore. E' questo un esempio di tutela dativa, ossia in assenza di designazione ma con nomina (provvedimento costitutivo) da parte del giudice di un soggetto estraneo alla cerchia familiare del minore (si veda quanto esplicitatosubcommentoart. 343 del c.c.).

(3) Era inizialmente previsto un quinto comma, concernente la tutela dei cittadini di razza ariana, abrogato dall'art. 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944 n. 25, riguardante i cittadini di razza ebraica, e dall'art. 3 del D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944 n. 287, relativo alla riforma della legislazione civile.