Articolo 354 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Tutela affidata a enti di assistenza

Dispositivo

Note

(1) In tale caso si parla di tutela assistenziale, essendo delegati membri di un istituto, collegio o convitto all'esercizio delle funzioni piuttosto che un parente residente in un luogo diverso ed estraneo alla cerchia familiare del minore. Si noti comunque come la titolarità dell'ufficio permanga in capo all'ente, il quale delegherà propri soggetti.

Massime notarili correlate (1)