Articolo 356 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

Dispositivo

(1)Chi fa una donazione [769] o dispone con testamento [587] a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati [366], [78] c.p.c.] (2) (3).

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli [374] e [375] per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'articolo [384].

Note

(1) L'articolo è stato così modificato, al co. I, dall'art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

(2) L'ambito di applicazione si estende anche nei confronti dell'interdetto, mentre non appare possa valere per l'emancipato e l'inabilitato.

(3) La nomina del curatore speciale, accompagnata dall'accettazione del donatario o del beneficiario, comporta la privazione per i genitori del potere di amministrazione e l'esclusione del potere di rappresentanza limitatamente ai beni donati o lasciati per testamento.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 423/1975

L'art. 356 c.c. - che consente a chi compie una donazione o dispone per testamento a favore di un minore, di nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati - introducendo una deroga alla regola generale per cui la rappresentanza dei minori e l'amministrazione dei loro beni competono al genitore esercente la patria potestà, integra una norma eccezionale e di stretta interpretazione e non è, pertanto, applicabile alle donazioni indirette, riguardo alle quali le norme sulle donazioni dirette sono applicabili unicamente nei limiti di cui all'art. 809 c.c. (Nella specie, è stato escluso che un genitore potesse nominare, in base alla citata norma, un curatore speciale ai figli minori, autorizzandolo a riscuotere, dopo la sua morte, il premio di un contratto di assicurazione a favore dei superstiti di cui i minori stessi erano stati designati come beneficiari, avendo il giudice di merito escluso che tale designazione costituisse una donazione diretta o una disposizione testamentaria).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 423 del 5 febbraio 1975)