Articolo 361 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Provvedimenti urgenti

Dispositivo

Note

(1) Il giudice tutelare è competente per tutti i provvedimenti urgenti inerenti la cura del minore e per conservare ed amministrare il patrimonio, nel lasso di tempo intercorrente tra l'apertura della tutela all'assunzione delle funzioni da parte del tutore: in concreto però non potrà egli stesso essere parte attiva della tutela, dovendo gli atti essere compiuti da un curatore speciale all'uopo nominato.