Articolo 371 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione
Dispositivo
Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore (1) e sentito il protutore, delibera (2):
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale [38], [208]. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare [344] può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa [2198].
Note
(1) Solamente allorquando sia stata terminata la redazione dell'inventario, il tutore potrà sollecitare l'intervento del giudice tutelare per i provvedimenti ritenuti più importanti dal punto di vista educativo e patrimoniale.
(2) Il giudice tutelare emetterà direttive generali inerenti le modalità di esercizio della funzione tutoria; rivestiranno la forma del decreto motivato avverso il quale è ammesso reclamo al tribunale per i minorenni.
(3) Tale luogo in cui il minore deve essere allevato, che non potrà essere mutato discrezionalmente dal tutore senza una preventiva autorizzazione del giudice tutelare (art. 358 del c.c.), potrà non coincidere con l'abitazione ove è domiciliato il tutore.
(4) Le funzioni di erogazione dei servizi di assistenza ai minori, già attribuite al "comitato" di patronato dei minori, sono oggi demandate ai Comuni (eventualmente anche in forma associata) in forza dell'art. 25 del d.P.R. 616/1977, mediante la gestione dei servizi sociali.
(5) Ovviamente il giudice avrà il potere di disporre in merito ad eventuali rimanenze di denaro, pur potendo integrare le disposizioni adottate per le spese necessarie al mantenimento e all'istruzione del minore, in ogni tempo dell'anno a seconda della contingenza.
(6) L'incapace non può iniziare una nuova attività imprenditoriale; qualora però si tratti di continuazione, ed il tutore gestisca l'impresa in nome e per conto del minore stesso, occorrerà specifica autorizzazione (è discusso se si tratti di parere a carattere preparatorio) del tribunale dei minori alla continuazione dell'esercizio, valutata la destinazione da dare all'azienda.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 18514/2003
I provvedimenti emessi in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., non sono impugnabili con il ricorso ordinario per cassazione, mentre sono ricorribili per cassazioneexart. 111 Cost. solo ove presentino i caratteri della decisorietà e della definitività, con conseguente idoneità al passaggio in giudicato. Ne consegue che il decreto del tribunale per i minorenni, emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare concernente,exart. 371 c.c., il luogo dove i minori devono essere allevati (nonché, nella fattispecie, il regime degli incontri dei medesimi con i nonni materni, in una situazione di conflittualità tra nonni paterni e materni), non è soggetto a ricorso per cassazioneexart. 111 Cost., atteso che non possiede i suddetti caratteri, concernendo provvedimenti adottati dal giudice tutelare nell'esclusivo interesse dei minori, revocabili e modificabili in ogni tempo e, quindi, non suscettibili di passare in giudicato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18514 del 4 dicembre 2003)