Articolo 374 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Autorizzazione del giudice tutelare
Dispositivo
Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
Note
(1) Il tutore cura e rappresenta l'incapace, e ne amministra i beni; per gli atti elencati nel presente articolo è però necessaria (a differenza dei più rilevanti atti di cui all'art. 375 del c.c.) l'autorizzazione del giudice tutelare. Resta salva la facoltà per il tutore di non compiere l'atto, qualora non opportuno avuto riguardo esclusivamente agli interessi del minore.
(2) La competenza per l'autorizzazione qui contemplata spetta al giudice tutelare del luogo di domicilio dell'incapace; avverso tale provvedimento sarà ammesso reclamo al tribunale ordinario.
(3) L'autorizzazione del giudice è necessaria in quanto la cancellazione dell'ipoteca e lo svincolo di un pegno conseguono, di solito, ad un pagamento (cioè uno di quegli atti per cui è necessario il consenso del giudice).
(4) L'autorizzazione è sempre necessaria per l'assunzione di un debito ma non per l'acquisizione della posizione di creditore (poiché essa è sempre vantaggiosa per il minore).
(5) L'art. 484 del c.c.prevede che l'accettazione dell'eredità in favore di minori debba avvenire con beneficio di inventario; viene fatta salva comunque la necessaria autorizzazione del giudice tutelare.
(6) Diversamente, per i legati non serve accettazione. In seguito alla riforma del diritto di famiglia, in nessun caso ora i genitori potranno accettare donazioni a favore del figlio senza la preventiva autorizzazione del giudice.
(7) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Massime giurisprudenziali (17)
1Cass. civ. n. 14681/2024
L'assistenza dell'amministratore di sostegno non esclude che il beneficiario possa promuovere personalmente un giudizio, se ciò non è espressamente escluso dal decreto di nomina; tuttavia, anche questa facoltà può essere esclusa, oppure è possibile stabilire che, quando l'amministratore di sostegno ritenga necessario promuovere un giudizio, anche in dissenso dal beneficiario, l'amministratore non può procedervi a meno che non sia autorizzato dal giudice tutelare ex artt. 374 e 410 c.c., perché il decreto di nomina non può prevedere un'autorizzazione generale a promuovere giudizi in favore dell'amministratore di sostegno; di qui, la conclusione secondo cui, per "promuovere" procedimenti giudiziari ex novo che siano successivi all'apertura dell'amministrazione di sostegno, ove il beneficiario non possa procedere in proprio per le specifiche limitazioni impostegli, l'amministratore deve munirsi dell'autorizzazione rivolgendosi al giudice tutelare.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 14681 del 27 maggio 2024)
2Cass. civ. n. 4192/2024
In tema di amministrazione di sostegno, la disciplina prevista dall'art. 404 cod. civ. e ss. si affianca a quella in tema di tutela, ed è applicabile l'art. 374 cod. civ., che elenca gli atti per il compimento dei quali il tutore necessita dell'autorizzazione del Giudice tutelare; tra questi è indicato il promovimento di giudizi, tranne che per poche eccezioni.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4192 del 15 febbraio 2024)
3Cass. civ. n. 24004/2023
In tema di amministrazione di sostegno, nell'ipotesi in cui il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno ex artt. 406 e 417 c.c. e 712 e ss. c.p.c., sia promosso a iniziativa del figlio interdetto dell'amministrando, il cui patrimonio costituisce l'unica fonte di sostentamento del primo, è legittimato all'azione il tutore dell'incapace che a tanto può procedere senza autorizzazione del giudice tutelare, ex art.374, n.5 (ora 9), c.c. perché il ricorso persegue, oltre che la finalità di assistenza e di protezione del beneficiando in misura proporzionata e commisurata alle esigenze di questi, anche - in via mediata - la funzione conservativa del patrimonio del genitore, onerato di provvedere alla cura e all'assistenza morale e materiale del figlio interdetto, e quindi risulta preordinata al mantenimento della consistenza delle risorse economiche dell'incapace, in linea con la previsione di cui all'art. 374 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24004 del 7 agosto 2023)
4Cass. civ. n. 8247/2022
In forza dell'art. 374 c.c., richiamato dall'art. 411, comma 1 c.c., l'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, non ravvisandosi, diversamente che nell'ipotesi in cui si tratti di intraprendere "ex novo" un giudizio, la necessità di compiere una preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non necessaria la richiesta di autorizzazione da parte di un amministratore di sostegno che aveva impugnato, nell'interesse della beneficiaria, la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8247 del 14 marzo 2022)
5Cass. civ. n. 5380/2020
I beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5380 del 27 febbraio 2020)
6Cass. civ. n. 845/2020
I comproprietari di un bene concesso in locazione hanno pari poteri gestori sulla cosa comune ed ognuno di essi è legittimato ad agire per il rilascio, in base alla presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri, la quale non è esclusa dal fatto che uno di loro sia incapace di intendere e di volere, poiché tale presunzione prescinde da un'indagine sullo stato soggettivo degli ulteriori comproprietari e va intesa - in senso oggettivo - quale mancanza di dissenso da parte degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva accolto la domanda di cessazione di un contratto di affitto agrario proposta da uno dei due comproprietari, ritenendo che a ciò non ostasse la circostanza che egli avesse agito, oltre che in proprio, anche quale procuratore speciale - privo di rappresentanza processuale - dell'altra comproprietaria, interdetta, senza, però, l'autorizzazione del suo tutore e del giudice tutelare, atteso che non erano stati comunque forniti elementi idonei a superare la summenzionata presunzione di consenso).(Cassazione civile, ordinanza n. 845 del 17 gennaio 2020)
7Cass. civ. n. 11292/2019
La parte che, dopo la sentenza di secondo grado e prima della notificazione del ricorso per cassazione, sia stata dichiarata interdetta, difetta di legittimazione processuale a proporre il ricorso medesimo, spettando detta legittimazione al tutore, a pena di inammissibilita dell'impugnazione.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 11292 del 26 aprile 2019)
8Cass. civ. n. 8461/2019
In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/08/2016).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8461 del 27 marzo 2019)
9Cass. civ. n. 6518/2019
L'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 374, comma 1, n. 5) c.c. e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, c.1, n. 5 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2017).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6518 del 6 marzo 2019)
10Cass. civ. n. 3493/2018
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dalla corte d'appello all'esito del reclamo su un provvedimento reso dal giudice tutelare in tema di autorizzazione alla riscossione di somme capitali, ai sensi dell'art. 374, comma 1, n. 2) c.c., da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bisc.p.c. art. 720-bis - Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, assimilabili alle sentenze di interdizione od inabilitazione, senza estensione a quelli aventi carattere gestorio. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 10/02/2016).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 3493 del 13 febbraio 2018)
11Cass. civ. n. 19499/2015
Al tutore di persona interdetta, già costituito e soccombente in primo grado, non necessita l'autorizzazione del giudice tutelare per appellare la relativa sentenza, mancando, in tale ipotesi, diversamente da quella dell'inizio "ex novo" del giudizio da parte sua, agli effetti dell'art. 374, n. 5, c.c., la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'incapace.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19499 del 30 settembre 2015)
12Cass. civ. n. 7068/2009
Il tutore dell'interdetto, essendo tenuto a proteggere gli interessi della persona tutelata, non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare né per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti dell'interdetto, né per impugnare la relativa sentenza, né per coltivare le liti promosse dall'interdetto in epoca anteriore all'interdizione. (Principio affermato in un caso in cui il tutore aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello in un giudizio nel quale l'interdetto era stato convenuto in primo grado prima che ne venisse dichiarata l'interdizione).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7068 del 24 marzo 2009)
13Cass. civ. n. 23647/2004
In considerazione del tenore letterale e dellaratiodi cui all'art. 374 c.c., al tutore è fatto divieto - senza autorizzazione del giudice tutelare - di iniziareex novogiudizi a nome della persona tutelata, ma non di proseguire quelli che la stessa abbia personalmente promosso in epoca antecedente al provvedimento di interdizione, non ricorrendo in tale ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse e al rischio economico per il tutelato, in quanto già compiuta dall'interessato prima della perdita della capacità. Pertanto, poiché l'appello si atteggia come prosecuzione del giudizio per la realizzazione dello stesso interesse perseguito dal tutelato con l'atto introduttivo del giudizio, il tutore è legittimato a proporre la relativa impugnazione senza autorizzazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23647 del 21 dicembre 2004)
14Cass. civ. n. 11748/2003
In tema di negozio di accertamento (che - non costituendo fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti - non ha natura dispositiva), non è necessaria l'autorizzazione prevista, con elencazione tassativa dagli artt. 374 e 375 c.c., per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dal tutore provvisorio dell'interdicendo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11748 del 1 agosto 2003)
15Cass. civ. n. 10822/2001
I decreti di autorizzazione emessi dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 374 c.c. e 737 c.p.c. non hanno le connotazioni formali e sostanziali delle decisioni giurisdizionali, ma si presentano come provvedimenti amministrativi. Essi, pertanto, se pure divengono efficaci con il decorso del termine per il reclamo ex art. 741 c.p.c., non hanno, tuttavia, attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, né esplicito, in ordine alla decisione positiva o negativa sull'autorizzazione riportata nel dispositivo, né implicito, in ordine alle questioni valutate e decise quali presupposti logici necessari di quella.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10822 del 6 agosto 2001)
16Cass. civ. n. 1345/1998
È affetto da nullità radicale l'obbligazione convenzionale, assunta verso terzi dal rappresentante dell'incapace, alla proposizione della necessaria istanza al giudice (competente per la relativa autorizzazione) in relazione ad atti negoziali da compiere in nome e per conto del minore, tanto prima quanto dopo che l'atto stesso sia compiuto, contrastando siffatto obbligo con l'esigenza, di ordine pubblico, che l'amministrazione vincolata di un patrimonio sia sorretta dall'interesse del titolare nel momento in cui si propone l'istanza (e non in un momento diverso), senza l'interferenza derivante da impegni illegittimamente assunti verso terzi dal rappresentante legale dell'incapace.–La norma di cui all'art. 374, n. 5 c.c. va interpretata nel senso che l'autorizzazione del giudice tutelare non è richiesta con riferimento a tutte le istanze giudiziali, proposte dal rappresentante dell'incapace (nella specie, il tutore di un soggetto minore di età), volte ad assicurare la conservazione della condizione giuridica dei beni dell'incapace stesso, come nel caso di domanda di sequestro e di successivo giudizio di convalida e di merito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1345 del 10 febbraio 1998)
17Cass. civ. n. 5943/1996
Nell'ipotesi in cui il tutore abbia promosso un giudizio nell'interesse dell'incapace senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 374 n. 5 c.c., si determina un vizio di legittimazione processuale che, non attenendo a materia disponibile, deve essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice. L'autorizzazione, infatti, è un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, e pertanto, colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace, ha l'onere della prova dell'autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5943 del 27 giugno 1996)