Articolo 383 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esonero dall'ufficio

Dispositivo

Il giudice tutelare [344] (1) può sempre esonerare [43], [45] il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso (2) e vi sia altra persona atta a sostituirlo [352] (3).

Note

(1) La competenza spetterà all'ufficio del giudice tutelare che aveva provveduto alla nomina, e sarà reclamabile innanzi al tribunale per i minorenni.

(2) L'esonero potrà avvenire in seguito a specifica istanza dello stesso tutore, il quale alleghi propri problemi di salute, a causa dell'età avanzata o per altri motivi sopravvenuti (come il trasferimento in altro luogo per motivi di lavoro, che causi impedimento al corretto svolgimento dell'ufficio).

(3) Il secondo presupposto, che proroga l'ufficio del precedente tutore impedito, è l'aver trovato un soggetto idoneo a sostituire il tutore, onde evitare unavacatiodei delicati compiti.