Articolo 385 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Conto finale

Dispositivo

Il tutore che cessa dalle funzioni [383] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare (1). Questi può concedere una proroga [263] c.p.c.].

Note

(1) Il tutore presenterà il conto finale onde permettere il controllo complessivo da parte del giudice tutelare sulla potestà tutoria svolta; anche in tale ultimo atto si differenzia l'istituto analizzato dalla potestà dei genitori.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 35680/2023

Il procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti c.c., applicabile anche in relazione all'operato dell'amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 411 c.c., non rientra tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art. 70, comma 1, n. 3), c.p.c. e, pertanto, non richiede la partecipazione del Pubblico Ministero.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 35680 del 21 dicembre 2023)

2Cass. civ. n. 22063/2017

In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22063 del 22 settembre 2017)

3Cass. civ. n. 9781/1995

L'art. 385 c.c., a carico del tutore il quale cessi comunque dalle sue funzioni, detta un obbligo generale di rendiconto che trova la propria ragione nell'esistenza che i soggetti interessati svolgano il pieno controllo sull'attività espletata e che siano accertate le posizioni debitorie o creditorie del tutore nei confronti dello stesso amministrato. Detto obbligo non viene meno neppure nei confronti del tutore provvisorio che cessi dall'incarico a seguito della morte dell'interdicendo, ricorrendo anche in questo caso l'esigenza di consentire agli eredi di verificare la gestione del tutore provvisorio e di recuperare i beni dell'interdicendo eventualmente in suo possesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9781 del 16 settembre 1995)