Articolo 396 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inosservanza delle precedenti norme

Dispositivo

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'articolo [394] possono essere annullati (1) istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa [1441] ss.] (2).

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'articolo [378].

Note

(1) Nella disposizione in esame si prevede l'annullabilità degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'emancipato senza il necessario consenso del curatore (pur senza doversi dimostrare alcun pregiudizio; è sufficiente il dato formale del difetto di un requisito, avendo tutti gli atti desumibili dall'art. 394 una particolare formalità imposta).

(2) I legittimati all'azione sono il minore e i suoi aventi causa; il terzo contraente non risulta invece legittimato.