Articolo 409 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Effetti dell'amministrazione di sostegno
Dispositivo
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno (1).
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Note
(1) L'istituto consente al soggetto nominato di assistere il beneficiario nei soli atti (indicati nel decreto di nomina) che quest'ultimo non sia in grado di compiere, pena l'annullabilità degli stessi. Il beneficiario potrà comunque compiere gli atti necessari al soddisfacimento delle esigenze ordinarie della propria vita quotidiana qualora (come perlopiù accade) l'amministrazione sia volta a consentire una rappresentanza per le questioni patrimoniale (Cass. sez. I n. 19971/2008).
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 34854/2024
Il beneficiario di una amministrazione di sostegno conserva, per tutta la durata del giudizio, la capacità processuale e la facoltà di scegliere il difensore di sua fiducia e non può essere rappresentato nel giudizio stesso dal nominato amministratore di sostegno; l'interessato conserva in ogni caso, anche qualora il provvedimento che dispone l'amministrazione divenga definitivo, la facoltà di chiedere la revoca della misura e di interloquire direttamente, anche per via informale, con il giudice tutelare.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 34854 del 29 dicembre 2024)
2Cass. civ. n. 24732/2024
Il beneficiando di un provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno conserva la capacità processuale per tutta la durata del procedimento, anche se gli è stato nominato un amministratore provvisorio, e, pur quando il provvedimento di apertura dell'amministrazione è divenuto definitivo, conserva la facoltà di chiederne la revoca. Di contro, l'amministratore di sostegno provvisoriamente nominato non può costituirsi in nome e per conto del beneficiario, il quale ha diritto di difendersi scegliendo liberamente il suo difensore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24732 del 16 settembre 2024)
3Cass. civ. n. 8456/2024
E' annullabile la donazione effettuata da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno quando il giudice tutelare, con il decreto di cui all'art. 405 c.c., o successivamente anche d'ufficio, abbia previsto che gli atti di straordinaria amministrazione possano essere validamente eseguiti soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, senza che al riguardo rilevi la conoscenza che il donatario abbia dell'apertura della misura di protezione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8456 del 28 marzo 2024)
4Cass. civ. n. 3762/2024
Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3762 del 12 febbraio 2024)
5Cass. civ. n. 7420/2022
In tema di amministrazione di sostegno, l'individuazione degli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare, nel caso in cui all'amministratore siano conferiti solo poteri di ordinaria amministrazione, va compiuta tenendo conto degli effetti economici degli atti, così rientrando tra quelli di straordinaria amministrazione il patto di quota lite sul compenso spettante all'avvocato che curi l'azione risarcitoria per il sinistro stradale che abbia cagionato gravi lesioni alla persona amministrata, ove quest'ultima sia priva di altre risorse economiche e con quel risarcimento debba gestire la propria vita futura.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7420 del 7 marzo 2022)
6Cass. civ. n. 5380/2020
I beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5380 del 27 febbraio 2020) Corte cost. n. 114/2019Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla –- nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, co. 4, primo periodo, c.c., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, co. 1, primo periodo, c.c.(Corte costituzionale, sentenza n. 114 del 10 maggio 2019)