Articolo 415 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Persone che possono essere inabilitate

Dispositivo

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione [414], può essere inabilitato [166], [193], [429]; [40]; [712] c.p.c.] (1).

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità [776] o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti (2), espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo (3) e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo [414] quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Note

(1) L'inabilitazione è lo stato giuridicamente dichiarato di ridotta capacità di agire della persona maggiorenne che per le sue condizioni mentali o fisiche non è pienamente in grado di curare i propri interessi (Noventa). L'infermità mentale di cui si tratta non deve esser così grave da condurre alla fattispecie di cui all'articolo precedente, pur essendo comunque abituale ed attuale. Il curatore non si sostituisce, come il tutore, alla persona inabilitata: egli solamente assiste ma non rappresenta.

(2) La prodigalità deve poter condurre a gravi pregiudizi economici, anche potenziali se suffragati da elementi come frivolezza, ostentazione, tendenza allo sperpero (e non invece l'inettitudine negli affari).Le altre cause (abuso di alcool e di stupefacenti) devono esser profonde e consolidate, tali quindi da aver alterato la sfera psico-volitiva del soggetto.

(3) L'espressione "sordo" è stata sostituita al termine "sordomuto" dall'art. 1 della L. 20 febbraio 2006 n. 95.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 36176/2023

La prodigalità risiede in un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro che configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415 c.c., comma 2, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili. La prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici, ma su concrete condotte tali da porlo a rischio di indigenza.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 36176 del 28 dicembre 2023)

2Cass. civ. n. 786/2017

La prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415, comma 2, c.c., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano, o a dispetto dei vincoli di solidarietà familiare). Ne discende che il suddetto comportamento non può costituire ragione d'inabilitazione del suo autore quando risponda a finalità aventi un proprio intrinseco valore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistenti gli estremi della prodigalità nella condotta di un soggetto che, con la redistribuzione della propria ricchezza a persone a lui vicine, anche se non parenti, intendeva dare una risposta positiva e costruttiva al naufragio della propria famiglia).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 786 del 13 gennaio 2017)

3Cass. civ. n. 6549/1988

La prodigalità, contemplata dall'art. 415 secondo comma c.c. quale causa d'inabilitazione (ove concorra un'esposizione dell'inabilitando o della sua famiglia a gravi pregiudizi economici), esprime una tendenza allo sperpero, per incapacità di apprezzare il valore del denaro, per frivolezza, vanità od ostentazione, e, pertanto, non è ravvisabile in relazione ad inettitudine negli affari, la quale indica spirito lucratico e ricerca di guadagno, ancorché senza le doti necessarie a conseguirle.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6549 del 3 dicembre 1988)

4Cass. civ. n. 6805/1986

La prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare, eccessiva rispetto alle proprie condizioni socioeconomiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415 secondo comma c c , indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di coloro che lavorano, dispetto verso vincoli di solidarietà familiare). Ne discende che il suddetto comportamento non può costituire ragione d'inabilitazione del suo autore, quando risponda a finalità aventi un proprio intrinseco valore (nella specie, aiuto economico verso persona estranea al nucleo familiare, ma legata da affetto ed attrazione).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6805 del 19 novembre 1986)

5Cass. civ. n. 1680/1980

La prodigalità, giustificativa dell'inabilitazione della persona a norma dell'art. 415 secondo comma c.c., ricorre qualora il ripetersi di spese disordinate, nonché sproporzionate alla consistenza patrimoniale della persona medesima, sia ricollegabile non a mera cattiva amministrazione, ovvero incapacità di impostare e trattare vantaggiosamente i propri affari, ma bensì ad una alterazione mentale, che escluda o riduca notevolmente la capacità di valutare il denaro, di risolvere problemi anche semplici di amministrazione, di cogliere il pregiudizio conseguente allo sperpero delle proprie sostanze.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1680 del 13 marzo 1980)