Articolo 417 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Istanza d'interdizione o di inabilitazione

Dispositivo

Note

(1) Il comma è stato così modificato dall'art. 5 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.

(2) L'elencazione dei soggetti legittimati è da ritenersi tassativa; rispetto al precedente testo (in vigore sino al 2004), potranno ora proporre istanza anche il soggetto interessato e la persona stabilmente convivente.

(3) L'istanza andrà proposta con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui l'interdicendo o l'inabilitando hanno residenza o domicilio; la natura del procedimento, mancando un conflitto di interessi, parrebbe doversi configurare come di volontaria giurisdizione. Si svolge in camera di consiglio e si conclude con sentenza di accoglimento o di rigetto.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 27691/2023

2Cass. civ. n. 24004/2023

3Cass. civ. n. 22602/2017

4Cass. civ. n. 21013/2013

5Cass. civ. n. 17256/2005