Articolo 419 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

Dispositivo

Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi [77] dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni (1).

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando [422], [423], [427]; [681], [716], [717], [719] c.p.c.] (2).

Note

(1) Non sussisterà la nullità della sentenza qualora si verifichi la mancata partecipazione del p.m. all'esame personale dell'interdicendo: sarà discrezionale la modulazione della partecipazione necessaria al processo da parte del p.m. stesso.

(2) Il provvedimento di nomina del tutore o del curatore provvisorio, avente natura cautelare ed efficacia limitata nel tempo, ha natura cautelare di anticipazione della pronuncia definitiva di interdizione o di inabilitazione (si veda,ex multis, Cass. sez. II n. 9634/1994) mediante la costituzionemedio temporedi un organo di tutela al quale affidare la cura della persona della cui capacità si discute, oltre all'amministrazione dei suoi beni.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 1770/2024

In tema di nullità del matrimonio, dal combinato disposto degli artt. 119 e 120 c.c. si evince che, ove la pronuncia di interdizione per infermità mentale di uno dei coniugi sia passata in giudicato al momento del matrimonio, i legittimati all'impugnazione sono esonerati dalla prova del vizio della volontà; negli altri casi, invece, l'esistenza dell'infermità o dell'incapacità di intendere e di volere al momento del matrimonio deve essere provata da chi agisce per l'impugnazione del vincolo nuziale; con l'ulteriore conseguenza che, in assenza della pronuncia di interdizione passata in giudicato al momento del matrimonio, deve escludersi che l'infermità di mente possa essere desunta direttamente dalla successiva pronuncia di interdizione, in quanto è richiesto un accertamento, specifico e in concreto, sulla sua esistenza al momento del matrimonio.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1770 del 17 gennaio 2024)

2Cass. civ. n. 34216/2022

In tema di procedimento per la pronuncia di interdizione o inabilitazione, il decreto con il quale il giudice istruttore, a norma del combinato disposto degli artt. 419, ultimo comma, c.c. e 717 c.p.c., nomina al convenuto un tutore o curatore provvisorio, non può considerarsi sostanzialmente sentenza, trattandosi di provvedimento interinale di carattere provvisorio, revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso e destinato a perdere efficacia con la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. Ne consegue che avverso detto provvedimento non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 34216 del 21 novembre 2022)

3Cass. civ. n. 11175/2003

L'intervento del pubblico ministero all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando costituisce — in considerazione delle conseguenze che il procedimento è diretto ad avere, a tutela degli interessi dell'interdicendo o dell'inabilitando, con possibile incidenza sullo status della persona e sui suoi diritti fondamentali — un atto dovuto per l'ufficio del pubblico ministero, e nessun margine di discrezionalità gli è attribuito al riguardo, stante la previsione di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c.; con la conseguenza che, ove la sua partecipazione non abbia luogo, si verifica una nullità insanabile a norma dell'art. 158 c.p.c., il quale, comminando tale nullità in relazione ai vizi relativi all'intervento del pubblico ministero, rende nullo l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Peraltro, detto vizio non colpisce né gli atti processuali antecedenti, né gli atti istruttori successivi indipendenti da tale atto; cosicché, quantunque la sentenza di interdizione o di inabilitazione vada annullata per essere stata emessa senza il valido compimento dell'esame, il giudice del gravame deve procedere alla rinnovazione di tale atto, ai sensi dell'art. 354, ultimo comma c.p.c., e decidere la causa nel merito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11175 del 17 luglio 2003)

4Cass. civ. n. 15346/2000

Nel giudizio di interdizione parenti ed affini dell'interdicendo non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito «consultivo» e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Ditalché, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti né chiamati in primo grado e facoltizzati ad impugnare la prima sentenza sol deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione, certamente non sono ammessi a dedurre in sede di legittimità - e per la prima volta - pretesi vizi correlati alla ridetta esclusione.–Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del pubblico ministero all'esame personale dell'interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario. La reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c., non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza - tanto nell'aula di udienza quanto in ambiente esterno - qualificata dall'interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all'indagine personale quand'anche la partecipazione al processo non si sia (ancora) tradotta in una comparsa di costituzione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15346 del 1 dicembre 2000)

5Cass. civ. n. 9634/1994

La nomina, ai sensi del comma 3 dell'art. 419 c.c., del curatore provvisorio all'inabilitando anticipa cautelarmente gli effetti della pronuncia definitiva e priva, quindi, l'inabilitando della capacità di stare in giudizio senza l'assistenza del curatore, tranne che per gli atti del procedimento di inabilitazione, nel quale, in virtù della specifica disposizione dell'art. 716 c.p.c., l'inabilitando può stare in giudizio e compiere da solo tutti gli atti del procedimento anche quando sia stato nominato il curatore provvisorio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9634 del 15 novembre 1994)

6Cass. civ. n. 6975/1991

L'obbligo del giudice di valutare le risultanze dell'interrogatorio dell'interdicendo (o dell'inabilitando) viene meno quando, per essere seguita a distanza di anni una consulenza tecnica in sede di gravame, è da ritenersi non più attuale l'esito dell'interrogatorio effettuato in primo grado, sicché non viola l'art. 419 c.c. il giudice d'appello che, anche senza apposita motivazione, non tenga conto delle risultanze del detto interrogatorio, basando le sue conclusioni solo sulla consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di gravame.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6975 del 20 giugno 1991)

7Cass. civ. n. 1206/1984

L'esame dell'interdicendo da parte del giudice istruttore che procede all'istruzione preliminare nel giudizio di interdizione ha, nei limiti delle conoscenze medico-legali richieste al giudice, solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini della istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo e, quali che ne siano i risultati, rimane superato dalle statuizioni della sentenza che, all'esito delle valutazioni cliniche specialistiche di consulenti tecnici ritenute necessarie e senza omettere la specifica e diretta valutazione di quanto sia risultato dall'esame diretto dell'interdicendo, dichiari l'interdizione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1206 del 20 febbraio 1984)

8Cass. civ. n. 1037/1972

Dallo speciale rilievo che il legislatore conferisce all'esame diretto dell'inabilitando da parte del giudice istruttore, discende che la motivazione della sentenza relativa alla declaratoria dell'inabilitazione non può omettere una specifica e diretta valutazione, sia pure concisa, di quanto sia risultato da questo mezzo istruttorio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1037 del 7 aprile 1972)

9Cass. civ. n. 2892/1971

La nomina del curatore provvisorio per l'esercizio del diritto di querela spettante ad un infermo di mente non va confusa con quella del tutore provvisorio che può essere disposta nel corso del giudizio d'interdizione ed alla quale soltanto si ricollega l'effetto di determinare l'incapacità di agire dell'interdicendo per gli atti distinti da quelli relativi al suddetto giudizio. Pertanto nel periodo corrente fra le due nomine il soggetto conserva integra la sua capacità legale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2892 del 14 ottobre 1971)