Articolo 429 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione

Dispositivo

Note

(1) L'istanza di revoca è una domanda volta alla declaratoria del venir meno dei presupposti oggettivi su cui si fondava la sentenza di interdizione o di inabilitazione passata in giudicato (altrimenti, prima di tale fase, saranno esperibili i normali mezzi di impugnazione).

(2) I soggetti non legittimati sono pertanto l'interdetto e l'inabilitato; l'art. 720 del c.p.c.autorizza invece i soggetti indicati all'intervento nel giudizio revocatorio per opporsi alla domanda.

(3) Il comma è stato aggiunto dall'art. 10 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 2895/1993