Articolo 443 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modo di somministrazione degli alimenti

Dispositivo

Note

(1) Dal tenore letterale della norma si evince chiaramente come essa sia una obbligazione alternativa (art. 1285 del c.c.), potendo scegliere l'obbligato quale prestazione eseguire; alla pluralità dell'oggetto si contrappone l'unicità della prestazione da adempiere esattamente. La modalità di somministrazione, invece, potrà essere decisa discrezionalmente dal giudice tenuto conto del fondamentale interesse dell'alimentando-creditore.

(2) Si ritiene che le modalità di somministrazione degli alimenti siano tassative, salva la possibilità di un accordo tra le parti che disponga in maniera diversa.

(3) E' questo l'unico caso di obbligazione solidale, dovuto esclusivamente alla necessità di provvedere stante l'impossibilità e/o l'inerzia di altri obbligati.