Articolo 446 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assegno provvisorio

Dispositivo

Note

(1) Il comma è stato così modificato dall'art. 142 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, che ha istituito la figura del giudice unico di primo grado sopprimendo la figura del pretore.

(2) Circa i presupposti della figura in esame, si evidenzia come tale tipo di assegno possa essere chiesto e concesso unicamente quando la parte che lo invoca rientri in una della categorie di persone obbligate a somministrare gli alimenti e si discuta delle condizioni di cui all'art. 438 del c.c..L'ordinanza sarà un provvedimento interinale e modificabile dal giudice, non reclamabile e destinato a venire inglobato nella sentenza che fisserà gli alimenti.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 770/2020

2Cass. civ. n. 1040/1977

3Cass. civ. n. 3000/1972

4Cass. civ. n. 2348/1970