Articolo 1188 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Destinatario del pagamento

Dispositivo

Note

(1) Di regola, il creditore coincide con il soggetto cui il debitore deve adempiere l'obbligazione. Però può mancare questa coincidenza ed in tal caso il pagamento deve essere rivolto ai diversi soggetti indicati dalla norma. Ad esempio, non può ricevere alcun pagamento il fallito dopo la dichiarazione di fallimento (v. artt. 27-39, 44 R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

(2) In alcuni casi la è legge a stabilire che la prestazione deve essere ricevuta da un soggetto diverso dal creditore, ad esempio per tutelare quest'ultimo, come nel caso del minore (v.320 ss. cc.).

(3) Un esempio è dato dalla normativa in tema di divorzio (v. art. 8 comma 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898).

(4) Oltre alle ipotesi qui elencate, il debitore è liberato nel caso di creditore apparente secondo la disciplina dell'art. 1189 del c.c.. Costituisce esempio di approfittamento anche un vantaggio indiretto come quello che deriva al creditore che, per effetto del pagamento al terzo, sia liberato da un proprio debito. Se il debitore paga al non legittimato senza essere liberato ha diritto ad agire per la ripetizione dell'indebito (v.2033 c.c.).

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 18371/2024

2Cass. civ. n. 14130/2024

3Cass. civ. n. 8046/2023

4Cass. civ. n. 5062/2022

5Cass. civ. n. 724/2019

6Cass. civ. n. 22544/2018

7Cass. civ. n. 11737/2018

8Cass. civ. n. 20345/2015

9Cass. civ. n. 3636/2014

10Cass. civ. n. 24128/2009

11Cass. civ. n. 17954/2008

12Cass. civ. n. 13113/2007

13Cass. civ. n. 149/2003

14Cass. civ. n. 8927/1998

15Cass. civ. n. 5579/1997

16Cass. civ. n. 6972/1991

17Cass. civ. n. 848/1976