Articolo 1198 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Cessione di un credito in luogo dell'adempimento
Dispositivo
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito [2928], se non risulta una diversa volontà delle parti (1).
È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo [1267] (2).
Note
(1) Si parla di cessionepro solvendopoichè fino alla effettiva riscossione del credito il debitore non è liberato. Solo con un accordo delle parti può realizzarsi una cessionepro soluto, con la quale il debitore è liberato sin dalla cessione e viene a gravare sul creditore il rischio che il debitore ceduto sia insolvente.
(2) Tale comma rinvia all'ipotesi in cui il debitore garantisca la "bonitas nominis", cioè la solvenza del debitore ceduto. Egli è liberato se la mancata soddisfazione del creditore è imputabile a sua colpa.
Massime giurisprudenziali (10)
1Cass. civ. n. 19423/2024
In caso di cessione di credito pro solvendo ai sensi dell'art. 1198 cod. civ., il debito originario si estingue esclusivamente con la riscossione del credito ceduto, e non è sufficiente, al fine di dimostrare l'estinzione del debito, la mancata restituzione dei titoli di credito ceduti, essendo al cedente debitore l'onere della prova tanto della cessione quanto dell'effettiva estinzione del debito.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19423 del 15 luglio 2024)
2Cass. civ. n. 12685/2024
La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12685 del 9 maggio 2024)
3Cass. civ. n. 15141/2022
In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell'adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia "pro soluto", con conseguente immediata estinzione dell'obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione "pro solvendo" l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore cedente, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito.–L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro deve, di norma, essere adempiuta con la consegna di denaro contante, salvo diversa pattuizione, e ciò secondo quanto dispone l'art. 1197 cod. civ., il quale non consente che il debitore, in mancanza di espresso consenso del creditore, possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella pattuita, sicché, in caso di pagamento mediante titoli cambiari ed assegni, emessi da terzi, dal debitore girati pro solvendo al creditore, la consegna degli stessi, non potendo essere equiparata all'effettivo pagamento ma presupponendo solo la promessa del pagamento secondo il tenore del titolo, non vale di per sé sola (prima e senza l'effettivo pagamento) a liberare il debitore e ciò in conformità al principio generale secondo il quale l'onere della prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe al debitore ex art. 2697 cod. civ., nonché della regola sancita dall'art. 1198, secondo il quale, nel caso di cessione di un credito in luogo del previsto mezzo di adempimento, l'estinzione della obbligazione si verifica solo con la riscossione del credito, sicché l'onere della prova che il credito ceduto sia stato pagato incombe al cedente e non al cessionario.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 15141 del 12 maggio 2022)
4Cass. civ. n. 22183/2021
Il perfezionamento dell'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, richiede, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali ed ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto, che l'amministrazione debitrice - cui l'atto di cessione va notificato a cura del cedente - comunichi entro 90 giorni dalla notifica il riconoscimento della propria posizione debitoria, atteso che, in considerazione del rigore che assiste le operazioni contabili delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, la specifica disciplina è disancorata dalle disposizioni del codice civile concernenti la cessione ordinaria dei crediti, realizzando piuttosto una fattispecie di "datio in solutum", avente struttura non contrattuale, in deroga allo schema generale previsto dall'art. 1198 c.c., con effetto estintivo del debito dalla data della cessione medesima e non da quella della riscossione del credito da parte del cessionario.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 22183 del 3 agosto 2021)
5Cass. civ. n. 10092/2020
In ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE FORLI', 19/07/2014).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 10092 del 28 maggio 2020)
6Cass. civ. n. 29608/2018
La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Pertanto, in caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.), grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 29608 del 16 novembre 2018)
7Cass. civ. n. 7820/2015
In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell'adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia "pro soluto", con conseguente immediata estinzione dell'obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione "pro solvendo" l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, secondo comma, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7820 del 16 aprile 2015)
8Cass. civ. n. 9388/2011
La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9388 del 27 aprile 2011)
9Cass. civ. n. 3469/2007
In tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 c.c. grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto, essendo egli tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelati e conservativi, non potendo considerarsi il medesimo non diligente solamente in caso di estinzione non satisfattiva del credito ceduto o di perdita dell'azione, ma anche in ipotesi di insolvenza del debitore ceduto.–La cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista all'art. 1198 c.c., non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito; all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché non è esigibile il credito ceduto pro solvendo tale non è nemmeno il credito originario; mentre quando quest'ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l'onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall'art. 1198, secondo comma, c.c. Ne consegue ulteriormente che, non essendovi estinzione del debito originario — con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto —, ma rimanendo in vita entrambi i debiti, con impossibilità di chiedere al cedente l'adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, solo da tale momento, in conformità con il principio posto all'art. 2935 c.c., inizia a decorrere la prescrizione relativa al debito ceduto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3469 del 15 febbraio 2007)
10Cass. civ. n. 12246/1995
La girata di titoli di credito (cambiali od assegni bancari), effettuata dal debitore al proprio creditore pro solvendo, non ha effetto liberatorio prima e senza l'effettivo pagamento, incombendo al cedente, in conformità del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e della regola sancita dall'art. 1198 dello stesso codice, l'onere di provare che il credito ceduto sia stato pagato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12246 del 27 novembre 1995)