Articolo 1198 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cessione di un credito in luogo dell'adempimento

Dispositivo

Note

(1) Si parla di cessionepro solvendopoichè fino alla effettiva riscossione del credito il debitore non è liberato. Solo con un accordo delle parti può realizzarsi una cessionepro soluto, con la quale il debitore è liberato sin dalla cessione e viene a gravare sul creditore il rischio che il debitore ceduto sia insolvente.

(2) Tale comma rinvia all'ipotesi in cui il debitore garantisca la "bonitas nominis", cioè la solvenza del debitore ceduto. Egli è liberato se la mancata soddisfazione del creditore è imputabile a sua colpa.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 19423/2024

2Cass. civ. n. 12685/2024

3Cass. civ. n. 15141/2022

4Cass. civ. n. 22183/2021

5Cass. civ. n. 10092/2020

6Cass. civ. n. 29608/2018

7Cass. civ. n. 7820/2015

8Cass. civ. n. 9388/2011

9Cass. civ. n. 3469/2007

10Cass. civ. n. 12246/1995