Articolo 1216 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

Dispositivo

Note

(1) La norma rinvia alla sola offerta per intimazione, ma non sembra vi siano ragioni per escludere l'ammissibilità di un'offerta nelle forme d'uso (1214 c.c.).

(2) Tale forma di sequestro serve al debitore per provocare la mora del creditore. Esso non va confuso col sequestro convenzionale che costituisce un contratto con cui si affida il bene ad un terzo in caso ne sia controversa la spettanza (1798 c.c.), nè col sequestro giudiziario o conservativo che costituiscono misure cautelari (v.670 ss. c.p.c.).

(3) In analogia alla disciplina del deposito (1210 c.c.) si ritiene che il sequestro non sia efficace se non previa accettazione o sentenza in giudicato. Si pongono, pertanto, le medesime problematiche in ordine alla retroattività o meno dell'efficacia (1210, 2, c.c.).

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 14268/2017

2Cass. civ. n. 1337/2011

3Cass. civ. n. 7982/2004

4Cass. civ. n. 1941/2003

5Cass. civ. n. 12020/2002

6Cass. civ. n. 9662/1993