Articolo 1240 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

Dispositivo

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione (1).

Note

(1) Il garante, a sua volta, diviene creditore degli altri garanti se le parti non hanno diversamente stabilito.