Articolo 1240 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Dispositivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione (1).
Note
(1) Il garante, a sua volta, diviene creditore degli altri garanti se le parti non hanno diversamente stabilito.