Articolo 1252 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Compensazione volontaria

Dispositivo

Note

(1) La compensazione volontaria si distingue da quella facoltativa che si ha quando la parte non oppone un'eccezione che potrebbe impedire la compensazione.

(2) Cioè quando non ricorrono i presupposti per la compenazione legale nè per quella giudiziale ma purchè non si tratti di crediti non compensabili (1247 c.c.).È discusso se si possa prescindere dalla reciprocità dei crediti o se essa sia insita nella stessa nozione di compensazione. Così, eslcudendone la necessità, sarebbe ammissibile la compensazione di obbligazioni a catena: ad esempio se Tizio è creditore di Caio che è creditore di Mevio, e Mevio è creditore di Tizio, questi potrebbero accordarsi per estinguere i debiti.

(3) In tal modo le parti si accordano prima della scadenza dei crediti.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 14689/2025

2Cass. civ. n. 13949/2024

3Cass. civ. n. 23716/2013

4Cass. civ. n. 849/1969

Massime notarili correlate (3)