Articolo 1255 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Dispositivo
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse (1).
Note
(1) E' necessario che il creditore abbia un interesse altrimenti, secondo la regola, opera la confusione.