Articolo 1270 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Estinzione della delegazione

Dispositivo

Il delegante può revocare [1324] la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario (1) o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo (2).

Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.

Note

(1) In caso didelegatio promittendi.

(2) In caso didelegatio solvendi.