Articolo 1274 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Insolvenza del nuovo debitore

Dispositivo

Note

(1) Se il creditore si è espressamente riservato, può agire contro il debitore originario ormai estraneo al rapporto anche se ad essere insolvente è il terzo.

(2) In tal caso la liberazione viene posta nel nulla e, pertanto, rivive l'azione verso il debitore originario comprese le eventuali garanzie che questi aveva prestato.

(3) Cioè, nell'accollo esterno liberatorio e condizionato alla liberazione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 17632/2023