Articolo 1274 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Insolvenza del nuovo debitore
Dispositivo
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva (1).
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato [1276] (2).
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione (3).
Note
(1) Se il creditore si è espressamente riservato, può agire contro il debitore originario ormai estraneo al rapporto anche se ad essere insolvente è il terzo.
(2) In tal caso la liberazione viene posta nel nulla e, pertanto, rivive l'azione verso il debitore originario comprese le eventuali garanzie che questi aveva prestato.
(3) Cioè, nell'accollo esterno liberatorio e condizionato alla liberazione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 17632/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17632 del 16 giugno 2023)