Articolo 1276 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Invalidità della nuova obbligazione

Dispositivo

Note

(1) Si ritiene che si possano comprendere anche la risoluzione (1453 ss. c.c.), la rescissione (1447 ss. c.c.) ed il recesso (1373 ss. c.c.).

(2) In realtà, è corretto affermare che nasce una nuova obbligazione e non che rivive la precedente: infatti, le garanzie non rivivono perchè sono accessorie ad un'obbligazione ormai estinta.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 16733/2011