Articolo 1290 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni

Dispositivo

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse (1), egli deve pagare l'equivalente (2) di quella che è divenuta impossibile per l'ultima (3), se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.

Note

(1) Egli deve risponderne se è divenuta impossibile per causa a lui imputabile (1218 c.c.).

(2) Ciò corrisponde a quanto il creditore avrebbe dovuto ottenere in base all'ultima prestazione.

(3) La regola si applica a prescindere dal fatto che l'obbligazione divenuta impossibile per ultima sia tale per colpa del debitore stesso.