Articolo 1297 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Eccezioni personali
Dispositivo
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori [1945].
A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori (1) (2).
Note
(1) Sono eccezioni comuni quelle che attengono all'intera obbligazione, ad esempio quelle relative alla sua invalidità o inesigibilità. Si distinguono da quelle personali che attengono al rapporto tra solo un debitore (o creditore) ed il suo creditore (o debitore), qual è, ad esempio, quella relativa al vizio del consenso che cade sul titolo costitutivo di una obbligazione.
(2) Alla regola fa eccezione l'ipotesi in cui l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno solo dei condebitori o concreditori (1298 c.c.), come nel caso della fideiussione (1945 c.c.).
Massime giurisprudenziali (8)
1Cass. civ. n. 16246/2024
In caso di causa estintiva personale ad un condebitore, come la compensazione, gli altri condebitori possono opporla nei limiti della quota del rapporto estinto. Tuttavia, se il condebitore eccepisca in compensazione un proprio credito in modo da estinguere l'intero debito, anche gli altri condebitori potrebbero reputarsi liberati verso il creditore (pur restando obbligati per la loro quota verso il condebitore titolare del credito eccepito in compensazione).–Nelle obbligazioni soggettivamente complesse ex latere debitoris soggette al regime di solidarietà, si pone la questione dell'opponibilità delle eccezioni personali agli altri debitori e dei limiti entro i quali può essere opposto in compensazione il credito dell'eventuale condebitore. La soluzione di tali questioni richiede l'individuazione dei limiti della contaminazione tra le due opposte regole (la separatezza delle vicende giuridiche incidenti sulle singole posizioni debitorie e la comunicazione degli effetti favorevoli) e delle deroghe alla regola generale dell'inopponibilità.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16246 del 11 giugno 2024)
2Cass. civ. n. 22984/2020
In tema di obbligazioni solidali, l'eccezione in senso stretto - quale è quella di prescrizione - sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell'ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessità di un'unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa. (Nella specie, il dipendente di una università distaccato presso un'azienda ospedaliera aveva convenuto nello stesso giudizio entrambi gli enti, chiedendone la condanna solidale al pagamento dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979; la S.C. ha negato che la domanda di manleva dell'università fosse stata ritualmente proposta e ha dunque escluso che la università stessa potesse beneficiare degli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/10/2014).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 22984 del 21 ottobre 2020)
3Cass. civ. n. 2267/2019
La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbligazione parziale. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2267 del 28 gennaio 2019)
4Cass. civ. n. 15484/2008
La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, secondo comma, cod. civ. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe richiesto. (Rigetta, App. Roma, 8 Maggio 2003).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15484 del 11 giugno 2008)
5Cass. civ. n. 11572/2006
In tema di INVIM, in presenza di una pluralità di alienanti, l'inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ai fini della notificazione dell'avviso di liquidazione non estende i suoi effetti al contribuente che non l'abbia eccepita, in quanto, trattandosi di obbligazione solidale gravante per intero su ciascun debitore, detto contribuente, ai sensi dell'art. 1297, primo comma, cod. civ., non può giovarsi della decadenza maturata nei confronti degli altri coobbligati, atteso il carattere personale della relativa eccezione. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Firenze, 9 Ottobre 1999).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 11572 del 17 maggio 2006)
6Cass. civ. n. 11366/2006
La solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità dellares debita, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo, atteso che nella solidarietà attiva non si riscontra un vantaggio dei creditori solidali, essendo sicuramente avvantaggiato solo il debitore, che si libera dalla prestazione rendendola ad uno qualsiasi dei creditori. Ne consegue che gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano esclusivamente in favore di quello tra i creditori che compia atti di interruzione. (Nella specie, relativa a credito nascente da richiesta di restituzione di fondi speciali erogati a seguito di operazione truffaldina, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'effetto interruttivo, in favore di altro ente pubblico erogante, della costituzione di parte civile della Regione).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11366 del 16 maggio 2006)
7Cass. civ. n. 5738/2003
La responsabilità del coerede che non abbia pagato l'imposta di successione nel termine stabilito, produttiva della sanzione prevista dall'art. 52 del D.L.vo n. 346 del 1990, applicabilerationetemporis, non può essere esclusa dal fatto che il termine per il pagamento, computabile solo dal momento in cui diviene definitivo l'accertamento tributario, per un altro dei coeredi sia spirato in un momento più lontano tale che, rispetto a questo, il pagamento del primo non risultasse tardivo. Ciò in quanto, una tale eccezione ha carattere personale e, a norma dell'art. 1297 c.c., non può essere opposta dagli altri debitori solidali.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 5738 del 11 aprile 2003)
8Cass. civ. n. 4944/1996
Nel caso in cui l'obbligazione solidale sia adempiuta per intero da uno dei condebitori mediante rilascio di un assegno, rimasto insoluto, ed il creditore esperisca azione causale, anche gli altri condebitori possono opporre a quest'ultimo l'eccezione di inammissibilità dell'azione causale prevista dall'art. 58 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (per la mancanza dell'offerta in restituzione dell'assegno, del deposito dello stesso in cancelleria e delle formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso), poiché tale eccezione non può essere considerata personale ai sensi dell'art. 1297 codice civile.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4944 del 28 maggio 1996)