Articolo 1297 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Eccezioni personali

Dispositivo

Note

(1) Sono eccezioni comuni quelle che attengono all'intera obbligazione, ad esempio quelle relative alla sua invalidità o inesigibilità. Si distinguono da quelle personali che attengono al rapporto tra solo un debitore (o creditore) ed il suo creditore (o debitore), qual è, ad esempio, quella relativa al vizio del consenso che cade sul titolo costitutivo di una obbligazione.

(2) Alla regola fa eccezione l'ipotesi in cui l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno solo dei condebitori o concreditori (1298 c.c.), come nel caso della fideiussione (1945 c.c.).

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 16246/2024

2Cass. civ. n. 22984/2020

3Cass. civ. n. 2267/2019

4Cass. civ. n. 15484/2008

5Cass. civ. n. 11572/2006

6Cass. civ. n. 11366/2006

7Cass. civ. n. 5738/2003

8Cass. civ. n. 4944/1996