Articolo 1312 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Dispositivo
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva (1), la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
Note
(1) Il creditore, però, può riservarsi di mantenere la solidarietà per i frutti e gli interessi scaduti.