Articolo 1314 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligazioni divisibili

Dispositivo

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile (1) e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Note

(1) L'obbligazione divisibile è quella suscettibile di adempimento parziale. Tale caratteristica può essere oggettiva, quando dipende dalla natura della prestazione (si pensi all'obbligo di consegnare un cane, per sua natura indivisibile) o soggettiva se impartita dalle parti (si pensi all'obbligo di consegnare due mobili, che può essere adempiuto con un'unica o con due distinte attività). Essa si contrappone all'obbligazione indivisibile (1316 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 20935/2024

L'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva rivolta contro parti diverse dall'impugnante principale va valutata in concreto e non in astratto, in base al contenuto della sentenza impugnata; pertanto, se quest'ultima ha erroneamente qualificato come solidale un'obbligazione in realtà parziaria, devono applicarsi i principi giurisprudenziali in tema di solidarietà e, dunque, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, proposta da uno dei condebitori qualificati come solidali nei confronti del creditore, ed adesiva all'impugnazione principale proposta da altro condebitore nei confronti del medesimo creditore. (Fattispecie relativa ad un'obbligazione di due coassicuratori per la responsabilità civile, erroneamente condannati in solido dalla Corte territoriale).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20935 del 26 luglio 2024)

2Cass. civ. n. 4197/2014

Nel caso di pluralità di appaltatori nella realizzazione di un'opera complessa, ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 1314 cod. civ., può domandare solo la propria quota di compenso e il committente è liberato solo quando abbia corrisposto la quota spettante a ciascuno, salvo che sia stata espressamente pattuita la solidarietà attiva.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4197 del 21 febbraio 2014)