Articolo 1316 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligazioni indivisibili

Dispositivo

Note

(1) L'obbligazione indivisibile si contrappone a quella divisibile (art. 1314 del c.c.).

(2) L'indivisibilità oggettiva si ha, ad esempio, nell'obbligo di consegnare un cane.

(3) Se il bene, per sua natura, è suscettibile di prestazioni divise, le parti possono stabilire che venga fatto oggetto di un'unica prestazione, stabilendo una indivisibilità soggettiva: ad esempio, nel caso di due mobili che devono essere consegnati per arredare una stanza.

(4) Se il debitore è unico, questi non può offrire un adempimento parziale nemmeno se è consentito dalle leggi o dagli usi (1181 c.c.). Se vi sono più debitori all'obbligazione si applica in via generale la disciplina della solidarietà (1317 ss. c.c.).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 34251/2023

2Cass. civ. n. 2822/2014

3Cass. civ. n. 15545/2013