Articolo 1324 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Norme applicabili agli atti unilaterali

Dispositivo

Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [1334], [1987] (1) (2).

Note

(1) Secondo la teoria tradizionale, la principale distinzione tra contratti ed atti unilaterali sta nel fatto che i secondi non possono essere atipici ma solo tipici (1322,1987 c.c.). Questo perchè di regola essi sono idonei ad incidere sulla sfera giuridica altrui: pertanto, i singoli devono conoscere in via preventiva quali limitazioni possono subire alla propria libertà. L'ordinamento, inoltre, ritiene in generale non sufficiente una volontà unilaterale perchè si produca un vincolo giuridico.Secondo altra tesi, sono ammissibili anche atti unilaterali atipici purché non comportino oneri ma solo vantaggi per i loro destinatari e salva, per questi ultimi, la libertà di rifiutarne gli effetti.

(2) E' discusso se tale norma si applichi anche agli atti giuridici in senso stretto, che appartengono al novero degli atti giuridici ma non hanno natura negoziale e che si caratterizzano perchè producono effetti a prescindere dalla volontà di chi li realizza, per il solo fatto che vengono posti in essere.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 9182/2025

La remissione del debito, quale negozio unilaterale recettizio, può essere oggetto di annullamento per errore ai sensi degli articoli 1427 e 1324 del codice civile. Tuttavia, l'indagine sulla sussistenza di un errore essenziale e riconoscibile, quale causa di annullamento, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9182 del 8 aprile 2025)

2Cass. civ. n. 19715/2024

Nell'interpretazione degli atti unilaterali a contenuto patrimoniale, in base all'art. 1324 cod. civ., sono applicabili i canoni ermeneutici contrattuali. Il sindacato di legittimità sull'interpretazione di tali atti è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19715 del 17 luglio 2024)

3Cass. civ. n. 9127/2015

Le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., in ragione del rinvio ad esse operato dall'art. 1324 c.c., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi, sicché, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9127 del 6 maggio 2015)

4Cass. civ. n. 2399/2009

Nell'interpretazione dei negozi unilaterali tra vivi, non essendo utilizzabile il criterio della comune volontà delle parti né quello del loro comportamento complessivo, i criteri ermeneutici principali sono quelli del senso letterale delle parole, e dell'interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre. Inoltre, nel conflitto tra la manifestazione di volontà desumibile da clausole aggiunte e quella desumibile "per relationem" dalle clausole a stampa, deve darsi prevalenza alle prime, dovendosi presumere che il sottoscrittore abbia inteso privilegiare le clausole formulate appositamente e specificamente, piuttosto che quelle preordinate unilateralmente. (Fattispecie relativa ad una proposta irrevocabile di acquisto redatta su un modulo prestampato, in cui la Corte ha ritenuto corretta decisione di merito, che aveva dato la prevalenza ad una clausola aggiunta a mano contenente un termine per la stipula del preliminare rispetto ad una clausola a stampa, che fissava un termine più lungo per l'efficacia della proposta).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2399 del 29 gennaio 2009)

5Cass. civ. n. 20197/2005

La norma dettata dall'art. 1345 c.c. che, derogando al principio secondo il quale i motivi dell'atto di autonomia privata sono di regola irrilevanti, eccezionalmente qualifica illecito il contratto determinato da un motivo illecito comune alle parti, in virtù del disposto di cui all'art. 1324 c.c., trova applicazione anche rispetto agli atti unilaterali, laddove essi siano finalizzati esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali, rinvenendosi l'illiceità del motivo, al pari della illiceità della causa, a mente dell'art. 1343 c.c., nella contrarietà dello stesso a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Ne consegue che, sussistendone le condizioni di fatto, deve qualificarsi affetto da motivo illecito e quindi nullo, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c., l'atto di recesso da un rapporto di agenzia che, diretto nei confronti di un agente costituito in forma di società di persone, risulti ispirato dalla sola finalità di rappresaglia e di ritorsione nei confronti del comportamento sindacale tenuto dai soci di quest'ultima, dovendosi ritenere un siffatto motivo contrario alle norme imperative poste a tutela delle libertà sindacali dei lavoratori, norme che, in ragione del valore e della tutela, che lo stesso dettato costituzionale assegna al «lavoro», nella sua accezione più ampia, appaiono estensibili, al di fuori dei rapporti di lavoro subordinato, a tutti coloro che svolgono attività lavorativa, anche se in forma parasubordinata o autonoma.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20197 del 19 ottobre 2005)

6Cass. civ. n. 11433/2002

In tema di interpretazione degli atti negoziali, deve ritenersi che una serie di dichiarazioni unilaterali aventi tanto natura confessoria, quanto di riconoscimento di debito, postulino, sul piano interpretativo, una ricostruzione dell'«intenzione delle parti» (rilevante sotto il profilo di cui all'art. 1362 c.c.) afferente, in via esclusiva, alla volontà espressa dal dichiarante, e non certamente a quella — peraltro, del tutto ipotetica — del destinatario di quelle dichiarazioni, con conseguente irrilevanza della circostanza che, in un primo momento — prima, cioè, dell'accertamento del reale contenuto delle dichiarazioni — il destinatario stesso abbia avuto un'inesatta conoscenza di queste.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11433 del 1 agosto 2002)

7Cass. civ. n. 11191/2002

In virtù del richiamo operato dall'art. 1324 c.c., la causa illecita e il motivo illecito rilevano ai fini della nullità anche agli atti unilaterali; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ravvisato un intento fraudolento nel trasferimento di un lavoratore da un cantiere ancora aperto ad altro prossimo alla chiusura per fine lavori, al fine di far apparire giustificato il successivo licenziamento, e, ritenuto nullo detto trasferimento, aveva dichiarato l'illegittimità dell'impugnato licenziamento; la S.C. ha confermato tale sentenza).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11191 del 29 luglio 2002)

8Cass. civ. n. 12780/2000

Riguardo agli atti giuridici non negoziali e alle dichiarazioni unilaterali di volontà non è applicabile, data la loro natura, il criterio interpretativo della comune intenzione delle parti, né è rilevante il comportamento dell'autore di essi, rimanendo invece applicabile, in base al rinvio operato dall'art. 1324 c.c., il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto, stabilito dall'art. 1363. (Fattispecie relativa all'interpretazione e alla qualificazione giuridica dell'avviso di selezione per l'assunzione di personale da parte di un'azienda municipalizzata).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12780 del 27 settembre 2000)

9Cass. civ. n. 7178/1995

Le norme sull'interpretazione dei contratti sono applicabiliexart. 1324 c.c., in quanto compatibili, anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale quando si tratti di dichiarazioni di volontà consapevolmente indirizzate alla produzione di determinati effetti giuridici di natura patrimoniale ad esse collegati dall'ordinamento, mentre la loro applicazione è da escludere nei riguardi di atti che, essendosi formati nel processo a fini istruttori od essendo destinati a svolgervi funzioni di prova, sono soggetti alla valutazione ed al prudente apprezzamento del giudice nell'esercizio della discrezionalità a lui demandata dall'art. 116 c.p.c. e nel rispetto dell'obbligo di enunciare, a sostegno del suo libero convincimento, una motivazione congrua, sufficiente e conforme ai criteri logici.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7178 del 24 giugno 1995)

10Cass. civ. n. 41/1990

Alla proposta ed all'accettazione (li si consideri atti giuridici non negoziali o dichiarazioni unilaterali di volontà) non è comunque applicabile, attesa la loro natura di atti unilaterali, il criterio ermeneutico della comune intenzione e del comportamento complessivo delle parti, escludendosi altresì la rilevanza del comportamento dell'autore dell'una o dell'altra e rimanendo, invece, applicabile, alla stregua del rinvio operato dall'art. 1324 c.c., il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto, stabilito dall'art. 1363 dello stesso codice.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 41 del 11 gennaio 1990)

11Cass. civ. n. 2009/1988

Le norme sulla interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi. Pertanto, nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2009 del 25 febbraio 1988)

12Cass. civ. n. 755/1982

L'illiceità del motivo, che sia stato il solo a determinare la volontà della parte, comporta, ai sensi degli artt. 1324 e 1345 c.c., la nullità del negozio unilaterale causale.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 755 del 8 febbraio 1982)