Articolo 1328 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revoca della proposta e dell'accettazione

Dispositivo

Note

(1) Dalla formulazione della norma si evince che la revoca della proposta non è un atto recettizio poichè produce effetti senza che sia necessario che entri nella sfera di conoscibilità del destinatario. Al principio per cui la proposta è sempre revocabile fanno eccezione la proposta irrevocabile (1329 c.c.), l'opzione (1331 c.c.), il contratto con obbligazioni a carico del solo preponente (1333 c.c.).

(2) L'accettante è inbuona fedese ignora senza colpa la revoca del proponente. In tal caso si configura una responsabilità da atto lecito poichè deriva dall'esercizio di un diritto legittimo, esercizio che, però, genera un danno in capo all'accettante e ne legittima l'indennizzo. La revoca della proposta può anche generare responsabilità precontrattuale se contraria a buona fede (1337 c.c.).

(3) A differenza della revoca della proposta, la revoca dell'accettazione è un atto recettizio.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 5749/2024

2Cass. civ. n. 2558/2024

3Cass. civ. n. 7543/2016

4Cass. civ. n. 1072/1985

5Cass. civ. n. 664/1972

6Cass. civ. n. 282/1972