Articolo 1330 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Morte o incapacità dell'imprenditore
Dispositivo
La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace [414] prima della conclusione del contratto [1326] (1), salvo che si tratti di piccoli imprenditori [2083] o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze (2).
Note
(1) Dal disposto di tale norma e dell'art. 1329 del c.c.si ricava che la regola generale è nel senso che morte o sopravvenuta incapacità del proponente, così come dell'accettante, prima del perfezionarsi del contratto, comportano l'inefficacia di proposta ed accettazione.
(2) Si pensi, ad esempio, alla proposta che, pur se fatta ad un imprenditore, sia volta a concludere un contratto per la fornitura di un servizio ad opera della persona dell'imprenditore stesso per la fiducia riposta in questi.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 17782/2013
La controversia concernente il procedimento di scelta del contraente originato dall'invito ad offrire diffuso dal Comune di Messina per l'acquisto di immobile da adibire a palazzo di giustizia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo tale procedimento qualificarsi, per la sua concreta regolamentazione sostanziale ed il relativo "iter" complessivo, come di evidenza pubblica, ininfluente rivelandosi il formale richiamo agli artt. 1329 e 1330 cod. civ. contenuto nel menzionato invito e difettando, altresì, il presupposto della facoltatività dell'adozione, da parte dell'ente, di una siffatta tipologia procedimentale.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 17782 del 22 luglio 2013)