Articolo 1342 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Contratto concluso mediante moduli o formulari
Dispositivo
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [1370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (1), le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente (2).
Note
(1) Generalmente tali tipi di contratto vengono predisposti unilateralmente da una delle parti mentre l'altra non ha alcun potere nella determinazione del contenuto. La formulazione unilaterale risponde alla necessità di dettare una disciplina unica per un gran numero di stipule.
(2) Anche in tal caso le clausole sono nulle se non approvate specificamente e per iscritto (1341,1418 ss. c.c.).
Massime giurisprudenziali (23)
1Cass. civ. n. 29169/2025
Le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento a un singolo specifico negozio, frutto di una trattativa tra le parti, non necessitano di una specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Le clausole del preliminare di compravendita immobiliare che siano il risultato di trattative individuali non costituiscono condizioni generali di contratto applicabili a una serie indefinita di rapporti, pertanto non sono soggette alla disciplina delle clausole vessatorie del codice del consumo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 29169 del 4 novembre 2025)
2Cass. civ. n. 24466/2025
Nei giudizi di valore non eccedente millecento euro, il giudice di pace deve decidere secondo equità salvo i casi derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c. Le sentenze pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24466 del 3 settembre 2025)
3Cass. civ. n. 18688/2025
Le controversie concernenti buoni postali fruttiferi rientrano tra quelle derivanti da rapporti giuridici regolati secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., essendo i buoni postali fruttiferi titoli di legittimazione soggetti a uniformità di disciplina e, quindi, a decisione secondo diritto anche nelle cause di valore inferiore a 1.100 Euro.–Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità, nelle controversie di valore inferiore a 1.100 Euro, sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia, come stabilito dall'art. 339 c.p.c. Tuttavia, le controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., sono sempre decidibili secondo diritto e quindi appellabili senza limiti di valore, per garantire uniformità di decisione per tutti i fruitori del servizio.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 18688 del 8 luglio 2025)
4Cass. civ. n. 16849/2025
Il ricorrente ha l'onere di dedurre e comprovare, in violazione del principio di specificità e del requisito prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., se la sentenza impugnata sia stata resa nell'ambito di un rapporto giuridico relativo a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ. In assenza di tale specificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16849 del 23 giugno 2025)
5Cass. civ. n. 15095/2025
La clausola compromissoria relativa all'arbitrato irrituale richiede la forma scritta ad substantiam, la quale è soddisfatta non solo dalla contestuale sottoscrizione di un unico documento da parte di entrambe le parti, ma anche dallo scambio di documenti che contengono proposta e accettazione. Tale clausola non necessita di specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., essendo questa richiesta solo per l'arbitrato rituale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15095 del 5 giugno 2025)
6Cass. civ. n. 25580/2024
La clausola che prevede la corresponsione di interessi di mora in misura superiore a quella legale non necessita di specifica approvazione scritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., in quanto non è inclusa tra le clausole vessatorie elencate nel secondo comma dell'art. 1341 c.c., non essendo questa ipotesi particolarmente sfavorevole per il contraente per adesione.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 25580 del 24 settembre 2024)
7Cass. civ. n. 16474/2024
In caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle precedentemente scritte qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (art. 1342 c.c., comma 1).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16474 del 13 giugno 2024)
8Cass. civ. n. 3315/2024
Una clausola che prevede l'emissione della fattura solo previo nulla osta specifico rilasciato dal responsabile principale della commessa è inefficace qualora non sia stata sottoscritta espressamente dal subappaltatore ex artt. 1341, co. 2, e 1342 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 3315 del 6 febbraio 2024)
9Cass. civ. n. 4531/2023
In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l'inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l'obbligo informativo imposto all'assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. "clausola broker" che, avendo lo scopo di assicurare all'intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all'esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4531 del 14 febbraio 2023)
10Cass. civ. n. 27749/2020
La sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta; né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 27749 del 3 dicembre 2020)
11Cass. civ. n. 24468/2020
Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti da una delle parti, al fine di stabilire se una clausola ad essi aggiunta abbia o meno portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che la stessa debba trovare comunque richiamo in una delle predette condizioni occorrendo, invece, accertare l'intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quanto predisposto o adempia ad una funzione integratrice o specificatrice (Conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4643 del 27 aprile 1995, Rv. 492025-01).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24468 del 4 novembre 2020)
12Cass. civ. n. 7403/2016
In materia di condizioni generali di contratto, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede (nella specie, un disciplinare-tipo adottato dalla Regione con decreto assessoriale) non è configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai contraenti) per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausola concordata, sicché resta sottratta all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7403 del 14 aprile 2016)
13Cass. civ. n. 26333/2011
Allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 26333 del 7 dicembre 2011)
14Cass. civ. n. 4436/2007
Ai sensi dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., come modificato dall'art. 18 del decreto legge 6 febbraio n. 18, convertito dalla legge 7 aprile 2003 n. 63, nei giudizi relativi ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., che siano stati instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003, il giudice di pace non giudica secondo equità anche quando il valore della controversia sia inferiore ad euro 1100.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4436 del 27 febbraio 2007)
15Cass. civ. n. 8970/2000
In tema di contratti conclusi mediante utilizzazione di moduli o formulari predisposti da una delle parti, l'inserimento in essi di una clausola non comporta automaticamente la essenzialità della stessa, con la conseguente estensione della sua eventuale nullità all'intero contratto, essendo, invece, necessaria al riguardo un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quali obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se adeguatamente e razionalmente motivato (fattispecie in tema di concessione di credito su pegno, in cui era stata apposta sul modulo predisposto dall'istituto di credito una clausolaomnibus, a garanzia, oltre che di un credito sufficientemente individuato, anche di ogni altro credito che fosse eventualmente insorto a favore della banca verso il cliente, anche se non liquido ed esigibile, ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8970 del 5 luglio 2000)
16Cass. civ. n. 3669/1999
La predisposizione dell'intero testo contrattuale con clausole uniformi per una pluralità considerevole di rapporti ad opera della parte dominante integra gli estremi della fattispecie disciplinata dall'art. 1342 c.c. dal quale si richiede, per rinvio recettizio al secondo comma dell'art. 1341 c.c., la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3669 del 14 aprile 1999)
17Cass. civ. n. 4889/1998
L'inserzione in un contratto di assicurazione, concluso mediante un modulo o formulario, di una clausola che preveda l'onere (a carico dell'assicurato) del tempestivo avviso del sinistro entro un termine di decadenza (convenzionale) — clausola che è valida ove contempli un termine più lungo di quello (di tre giorni) stabilito dalla legge e sanzionato solo con la possibile riduzione dell'indennizzo, bilanciando così in favore dello stesso assicurato l'introduzione del termine decadenziale, in modo da non dover essere ricondotta al disposto dell'art. 1932, comma primo, c.c. — deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1342, comma secondo, c.c., salvo che sia il risultato di trattative specifiche o che sia trascritta da un contratto collettivo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che — ritenendo invece inapplicabile l'art. 1342 c.c. — aveva accolto l'eccezione di decadenza proposta dal fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali in riferimento alla richiesta di indennizzo di un dirigente inoltrata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 13 del regolamento del fondo stesso).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4889 del 14 maggio 1998)
18Cass. civ. n. 2372/1993
Con riguardo a contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti (nell'ipotesi, polizza di assicurazione), la disposizione dell'art. 1342, primo comma, c.c. si applica esclusivamente ove sussista un contrasto tra le clausole aggiunte e quelle predisposte a stampa, per sancire la prevalenza delle prime, le quali, a tal fine, vanno interpretate in relazione al testo integrale del contratto, secondo i generali criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. (In forza di tali principi, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, secondo cui l'aggiunta dattiloscritta di un dato rischio, individuando una delle garanzie accessorie deducibili in contratto, non era incompatibile con la dizione a stampa, che contemplava l'esigenza d'indicare dette garanzie, rappresentando, anzi, la specificazione della dizione medesima).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2372 del 25 febbraio 1993)
19Cass. civ. n. 2863/1990
Nei contratti per adesione, il contrasto tra una clausola aggiunta e un'altra clausola contenuta nel modulo o formulario va risolto, in applicazione della norma specifica contenuta nell'art. 1342 c.c., nel senso della prevalenza della clausola aggiunta, non dovendosi fare invece ricorso ai criteri ermeneutici generali in tema di coordinamento ed integrazione fra le varie disposizioni contrattuali.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2863 del 5 aprile 1990)
20Cass. civ. n. 269/1986
Con riguardo a contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti (nella specie, polizza di assicurazione), ed al fine di stabilire se una clausola ad esso aggiunta abbia o meno portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che quest'ultima sia stata o non sia stata cancellata, occorrendo accertare l'intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione (art. 1363 c.c.), per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quello predisposto od adempia alla funzione di integrarlo e specificarlo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 269 del 17 gennaio 1986)
21Cass. civ. n. 4582/1985
Con riguardo ad un contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari, la correzione dell'intestazione che qualifica il tipo del contratto (nella specie, mediante cancellazione della frase «contratto di locazione o di affitto» e la sua sostituzione con quella «contratto di raccolta di foraggio ad uso pascolo»), comporta l'esclusione dalla convenzione anche delle clausole che, ancorché non cancellate né sostituite, abbiano riferimento al tipo originariamente determinato del contratto e siano incompatibili con quella diversa qualificazione, che assume così prevalenza ai sensi dell'art. 1342 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4582 del 3 settembre 1985)
22Cass. civ. n. 6760/1981
In tema di contratti cosiddetti per adesione, la incompatibilità fra le cause aggiunte al modulo o formulario, rispetto a quelle preesistenti in quest'ultimo, in relazione alla quale l'art. 1342 primo comma c.c. prevede la prevalenza delle prime sulle seconde, ricorre quando le une e le altre siano insuscettibili di applicazione contemporanea. Pertanto, con riguardo a contratto di assicurazione della responsabilità civile, la suddetta incompatibilità, fra una clausola aggiunta ed una preesistente, non può essere ravvisata per il solo fatto che entrambe investano la delimitazione dell'oggetto del contratto, cioè del rischio assicurato, atteso che, ove tale delimitazione venga effettuata, rispettivamente, in base ad elementi di natura diversa, quali il tipo di attività dell'assicurato ed il tipo del bene altrui inciso da questa attività, le clausole stesse, completandosi a vicenda nell'indicata delimitazione del rischio, sono suscettibili di simultanea operatività.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6760 del 22 dicembre 1981)
23Cass. civ. n. 5131/1981
Una clausola inserita a penna da una parte in un modello già predisposto a stampa, arricchendo il contratto di un contenuto dallo stesso non previsto, deve intendersi predisposta a norma dell'art. 1342 c.c. a danno dell'altra parte la quale, per renderla efficace, qualora sia di natura vessatoria, deve approvarla specificamente per iscritto a termini dell'art. 1341, potendo in difetto, farne valere l'inefficacia, a prescindere dalla possibilità di giovarsi altresì della querela di falso ove l'inserimento della clausola integri gli estremi della falsificazione del contratto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5131 del 16 settembre 1981)