Articolo 1345 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Motivo illecito

Dispositivo

Note

(1) I motivi vengono in rilievo soprattutto negli atti liberali poiché questi comportano un'attribuzione patrimoniale a favore di un soggetto senza alcun corrispettivo e, quindi, si ritiene, soprattutto per ragioni, o meglio motivi, personali.Nell'ambito contrattuale il principio della irrilevanza dei motivi può essere derogato dalle parti introducendo una condizione (1353 ss. c.c.). Inoltre, vi sono ipotesi nelle quali la fattispecie stessa ne accentua il ruolo, come accade nel negozio indiretto (negozio tipico utilizzato per uno scopo diverso da quello che gli è proprio) e nel negozio fiduciario (in cui una parte trasferisce ad un'altra la titolarità di un bene con l'accordo, basato sulla fiducia, che questi lo utilizzerà in base alle istruzioni impartitegli).

(2) Affinché i motivi rilevino è necessario che: essi siano illeciti, cioè contrari a norme imperative o al buon costume; siano comuni ad entrambe le parti, per cui è irrilevante il motivo che rimanga nella sfera personale di un solo contraente; che sia l'unico scopo perseguito dalle parti.

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. civ. n. 9017/2025

2Cass. civ. n. 6224/2025

3Cass. civ. n. 460/2025

4Cass. civ. n. 22614/2024

5Cass. civ. n. 18547/2024

6Cass. civ. n. 29337/2023

7Cass. civ. n. 23702/2023

8Cass. civ. n. 15844/2022

9Cass. civ. n. 9468/2019

10Cass. civ. n. 30429/2018

11Cass. civ. n. 23158/2014

12Cass. civ. n. 15093/2009

13Cass. civ. n. 20197/2005

14Cass. civ. n. 4747/1995

15Cass. civ. n. 10603/1993

16Cass. civ. n. 7983/1991

17Cass. civ. n. 755/1982

18Cass. civ. n. 2453/1971