Articolo 1354 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Condizioni illecite o impossibili

Dispositivo

Note

(1) La norma regola l'operatività della condizione impossibile ed illecita apposta agli atti tra vivi. In caso di disposizionimortis causa, invece, la disciplina è diversa (v.634 c.c.) e tale diversità si spiega considerando ciò: gli atti tra vivi sono, per definizione, ripetibili mentre quellimortis causanon lo sono, per cui in ordine a questi ultimi è necessario conservare, per quanto possibile, la volontà del disponente e sancire la nullità solo come soluzione estrema.

(2) Cioè una condizione illecita.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 19304/2013

2Cass. civ. n. 1288/2003

3Cass. civ. n. 1453/1995

4Cass. civ. n. 7007/1993

5Cass. civ. n. 63/1993