Articolo 1354 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Condizioni illecite o impossibili

Dispositivo

(1)È nullo [1418] il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (2).

La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, [1367] le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo [1419].

Note

(1) La norma regola l'operatività della condizione impossibile ed illecita apposta agli atti tra vivi. In caso di disposizionimortis causa, invece, la disciplina è diversa (v.634 c.c.) e tale diversità si spiega considerando ciò: gli atti tra vivi sono, per definizione, ripetibili mentre quellimortis causanon lo sono, per cui in ordine a questi ultimi è necessario conservare, per quanto possibile, la volontà del disponente e sancire la nullità solo come soluzione estrema.

(2) Cioè una condizione illecita.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 19304/2013

È valido il mutuo tra coniugi nel quale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell'art. 1354, primo comma, cod. civ.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19304 del 21 agosto 2013)

2Cass. civ. n. 1288/2003

L'impossibilità sopravvenuta della condizione, a differenza della condizione impossibileab initio(che rende nullo il negozio ai sensi dell'art. 1354 c.c.), se trattasi di condizione sospensiva si traduce semplicemente nel mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione; ne consegue che il debitore che è obbligato ad effettuare la sua prestazione al verificarsi della condizione deve ritenersi definitivamente sciolto dalla obbligazione in caso di impossibilità sopravvenuta del verificarsi dell'evento dedotto in condizione (nel caso di specie, debitore era una banca che aveva effettuato una apertura di credito documentale in favore del creditore italiano di una società irachena, il cui credito sarebbe divenuto esigibile dietro presentazione dei documenti attestanti il corretto svolgimento dell'operazione commerciale, non più potuta eseguire a causa dell'embargo sopravvenuto).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1288 del 29 gennaio 2003)

3Cass. civ. n. 1453/1995

Qualora l'evento al cui verificarsi le parti hanno subordinato l'attualità degli obblighi da esse contrattualmente assunti risulti oggettivamente indeterminato o indeterminabile, il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1354 comma secondo c.c., poiché tale indeterminabilità, costituendo un originario ed insuperabile ostacolo all'accertamento del verificarsi dell'evento condizionante, si risolve in una situazione di irrealizzabilità del medesimo coeva al negozio cui la condizione sia stata apposta. Pertanto il patto con il quale, in un contratto preliminare di compravendita, le parti hanno subordinato l'attualità dell'obbligo di vendere e, rispettivamente, di acquistare un terreno destinato alla edificazione di un unico immobile, al rilascio della concessione edilizia, precisando che si tratta di concessione ai sensi dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, va considerato nullo perché sottoposto a condizione sospensiva impossibile, dato che la specifica ed esclusiva attinenza della norma richiamata dalle parti alla disciplina dell'attività urbanistico-edilizia in materia di lottizzazione, senza collegamenti di sorta con l'istituto della concessione edilizia, e la circostanza che il fondo promesso in vendita non potrebbe comunque formare oggetto di lottizzazione, essendo destinato alla edificazione di un unico fabbricato, rendono oggettivamente impossibile determinare con la precisione necessaria l'evento dedotto in condizione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1453 del 9 febbraio 1995)

4Cass. civ. n. 7007/1993

Nella cessione di un contratto a titolo oneroso la condizione risolutiva, cui sia assoggettata l'obbligazione del cessionario relativa al pagamento del prezzo, costituendo tale obbligazione elemento costitutivo del contratto, è inconciliabile con la causa di detto negozio, con la conseguenza che va ritenuta impossibile ai sensi dell'art. 1354 c.c. e, quindi, come non apposta.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7007 del 24 giugno 1993)

5Cass. civ. n. 63/1993

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1354 c.c., relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un contratto, si riferisce all'ipotesi dell'impossibilità originaria, coeva, cioè, al negozio cui la condizione afferisce, e non all'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta alla stipulazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 63 del 5 gennaio 1993)