Articolo 1356 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pendenza della condizione

Dispositivo

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi (1).

L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi (2).

Note

(1) In tal caso non è tutelato solo l'interesse dell'alienante all'eventuale risoluzione ma anche quello dell'acquirente, che può esercitare il diritto.

(2) La parte che aspira alla titolarità del diritto versa in una situazione giuridica qualificabile come aspettativa, quale situazione protetta in via strumentale, ovvero in relazione al sorgere definitivo del diritto. La tutela dell'aspettativa sia attua attraverso gli atti conservativi ed imponendo all'altra parte l'onere di comportarsi secondobuona fede(v.1358,1359,1175 c.c.).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 34858/2023

In materia di patti successori, è legittima la donazione di quote sociali sottoposta a condizione sospensiva del donante affetto al momento di tale liberalità da una grave malattia in stato terminale, posto che nel caso di pecie, deve escludersi che le gravi ed irreversibili condizioni di salute del donatario rendessero la premorienza, seppur altamente probabile, certa, e così da essere assunta come certa dalle parti e venire a regolare, in violazione del disposto di cui all'art. 485 c.c., la futura successione del donatario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 34858 del 13 dicembre 2023)