Articolo 1356 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pendenza della condizione

Dispositivo

Note

(1) In tal caso non è tutelato solo l'interesse dell'alienante all'eventuale risoluzione ma anche quello dell'acquirente, che può esercitare il diritto.

(2) La parte che aspira alla titolarità del diritto versa in una situazione giuridica qualificabile come aspettativa, quale situazione protetta in via strumentale, ovvero in relazione al sorgere definitivo del diritto. La tutela dell'aspettativa sia attua attraverso gli atti conservativi ed imponendo all'altra parte l'onere di comportarsi secondobuona fede(v.1358,1359,1175 c.c.).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 34858/2023