Articolo 1360 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Retroattività della condizione

Dispositivo

Note

(1) La retroattività di cui tratta la norma è definita reale, in quanto opera anche nei confronti dei terzi, e si distingue dalla c.d. retroattività obbligatoria, che opera solo tra le parti e che si configura in caso di risoluzione per inadempimento (1458 c.c.).

(2) Pertanto, se Tizio acquista un terreno a condizione di potervi edificare entro un anno e la condizione si avvera, l'effetto traslativo si verifica sin dal momento in cui ha concluso il contratto; se acquista il terreno ma a condizione che il contratto cesserà di produrre effetti se entro un anno non ottiene la possibilità di edificare e non ottiene, trascorso un anno, tale possibilità, è come se il contratto non fosse mai stato stipulato.

(3) Ad esempio, ai sensi del successivo comma 2, la natura stessa del contratto a prestazioni continuate o periodiche (qual è, tra gli altri, il contratto di somministrazione, v.1559 c.c.) ne giustifica la non retroattività.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 16372/2022

2Cass. civ. n. 12895/2012

3Cass. civ. n. 14112/2009

4Cass. civ. n. 7377/1996

5Cass. civ. n. 949/1985