Articolo 1387 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Fonti della rappresentanza

Dispositivo

Il potere di rappresentanza (1) è conferito dalla legge [48], [320], [357], [360], [424], [643] (2) ovvero dall'interessato [1392]; [31] (3).

Note

(1) Con la rappresentanza un soggetto (rappresentato) attribuisce ad un altro soggetto (rappresentante) il potere di sostituirlo nel compimento di una o più attività giuridiche; a seconda che gli effetti si producano in capo al rappresentato o al rappresentante essa si definisce, rispettivamente, diretta (1388 c.c.) o indiretta e, in tale ultimo caso, è necessario un ulteriore negozio per consentire agli effetti di prodursi nella sfera del rappresentato.

(2) La rappresentanza legale opera a favore dell'incapace (v.320,343,357,405,424 c.c.). Ipotesi particolare è quella della rappresentanza organica, stabilita a favore di un ente e attribuita ad un organo apposito (19,38,2266,2298,2384 c.c.).

(3) La rappresentanza volontaria è conferita attraverso la procura (1392 c.c.).

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. civ. n. 14676/2025

Ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, per il valido conferimento del potere di rappresentanza è necessario che il rappresentante sia munito di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e sia a conoscenza di tutte le circostanze di fatto rilevanti per l'utile esperimento del procedimento stesso, mentre non è necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla controversia oggetto di mediazione, né che venga conferita caso per caso.–In tema di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, ciascuna delle parti può, con un'unica procura, conferire a un soggetto il potere di rappresentarla nei procedimenti di mediazione relativi a plurime controversie, atteso che richiedere che la procura sia conferita in relazione a una specifica lite comporterebbe un aggravio, non previsto dalla legge, per l'accesso alla tutela giurisdizionale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14676 del 31 maggio 2025)

2Cass. civ. n. 21147/2024

In caso di assenza del potere rappresentativo del firmatario dell'accordo sindacale nelle procedure di licenziamento collettivo, la ratifica successiva da parte della società conferisce efficacia ex tunc all'accordo medesimo. La disciplina della ratifica dei negozi giuridici (artt. 1387 e ss. c.c.) si applica anche agli atti unilaterali di gestione, come il licenziamento.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 21147 del 29 luglio 2024)

3Cass. civ. n. 26871/2022

In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal "falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui l'inefficacia di un contratto di noleggio di una tendostruttura, in quanto concluso da un "falsus procurator", era stata eccepita, da parte dell'opponente al decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo, solo all'esito della consulenza tecnica grafologica che attestava la falsità di un documento dalla stessa prodotto, a fronte di un'iniziale difesa imperniata sulla diversa qualificazione del contratto alla stregua di compravendita, con deduzione dell'integrale pagamento del prezzo).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 26871 del 13 settembre 2022)

4Cass. civ. n. 15841/2022

Colui che, in qualità di "falsus procurator", abbia stipulato un contratto in nome e per conto di un terzo, al quale poi succeda "mortis causa", non può eccepirne l'inefficacia per carenza del potere rappresentativo, dovendosi ritenere che, alla stregua delle regole della correttezza, egli sia automaticamente vincolato in proprio al negozio per effetto dell'accettazione dell'eredità.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 15841 del 17 maggio 2022)

5Cass. civ. n. 27008/2020

Il soggetto che firmi una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasciando apparire quest'ultimo come autore della medesima, non assume in proprio la paternità della stessa (sia pure nella veste di "falsus procurator" di colui al quale la sottoscrizione si riferisce), con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto deve ritenersi nullo per difetto del consenso. (Nella specie, la S.C., con riferimento a un contratto di leasing finanziario sottoscritto da un terzo mediante l'apposizione del nominativo del legale rappresentante della società utilizzatrice, ha escluso che la successiva attività di quest'ultima, consistente nella presa in consegna dell'autovettura, nel pagamento dei canoni e nella sua riconsegna, potesse integrare una ratifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1399 c.c.).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 27008 del 26 novembre 2020)

6Cass. civ. n. 5681/2020

La "contemplatio domini" non richiede l'uso di formule sacramentali, né per l'attività negoziale sostanziale né per quella processuale, cosicché la spendita del nome del rappresentato, contenuta nell'atto iniziale della lite, non dev'essere necessariamente ripetuta in ogni successivo atto del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto che la mancata notificazione del ricorso in appello alla società di cartolarizzazione dei crediti dell'INPS non contrastasse con la previsione del litisconsorzio necessario di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 448 del 1998, essendosi costituito l'INPS, in primo grado, anche quale mandatario della suddetta società).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 5681 del 2 marzo 2020)

7Cass. civ. n. 14894/2017

Il procuratore generale "ad negotia", cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l’avvenuto conferimento di mandato al difensore, ad opera del rappresentante, comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell’atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva. (Nella specie, un comune aveva appaltato la gestione del proprio patrimonio immobiliare conferendo alla società appaltatrice procura per lo svolgimento di tutte le attività, anche accessorie, nonché procura a stare in giudizio in nome e per conto dell'ente in tutti i procedimenti relativi ai servizi affidati; in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza reiettiva della domanda di indennità per migliorie avanzata nei confronti del comune dagli occupanti di un immobile comunale per difetto di legittimazione passiva dell’ente).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14894 del 15 giugno 2017)

8Cass. civ. n. 18660/2013

Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 c.c., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18660 del 6 agosto 2013)

9Cass. civ. n. 12202/2013

L'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante indicato nella procura, purchè ritualmente prodotta in atti, che ha l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale "alter ego" dello stesso, cosicchè i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 12202 del 20 maggio 2013)

10Cass. civ. n. 2725/2007

I principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole possono essere invocati con riguardo alla rappresentanza allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la tutela del contraente ritenendo colpevole l'affidamento sul presupposto dell'inesistenza della delibera di nomina del "falsus procurator" e della mancata ratifica da parte della società). (Rigetta, App. Milano, 25 Giugno 2002).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2725 del 8 febbraio 2007)

11Cass. civ. n. 12848/2006

Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 c.c., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12848 del 30 maggio 2006)

12Cass. civ. n. 10706/2006

Quando si verifica, nel periodo compreso tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame, la morte o la perdita della capacità di agire della persona fisica, non vi è ultrattività del mandato rilasciato al difensore, comprendente il potere di impugnazione, atteso che – in assenza di specifica regolamentazione del mandato ad litem – deve trovare applicazione con riguardo ad esso il principio generale di cui all'art. 1722 c.c., secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato. Né rilevano a tal fine le due deroghe a tale principio generale, contenute nell'art. 300 c.p.c., relative alla facoltà del procuratore di continuare a rappresentare in giudizio la parte che sia defunta dopo la costituzione in giudizio e alla cristallizzazione del giudizio tra le parti originarie in caso di morte di una di queste verificatasi dopo la chiusura della discussione davanti al Collegio, che restano confinate al rigoroso ambito della rispettiva fase processuale in cui l'evento si è verificato e non possono espandersi nella successiva fase di quiescenza e di riattivazione del rapporto processuale.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 10706 del 10 maggio 2006)

13Cass. civ. n. 10497/2006

L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti - come il pignoramento immobiliare - per i quali la procura è richiesta (ex artt. 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice. (Cassa senza rinvio, Trib. Foggia, 23 Gennaio 2002).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10497 del 8 maggio 2006)

14Cass. civ. n. 5896/2006

Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova incombe all'attore. (Rigetta, App. Bologna, 11 Aprile 2002).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5896 del 17 marzo 2006)

15Cass. civ. n. 23077/2005

In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, il liquidatore dei sinistri non è un organo della compagnia assicuratrice, e in difetto di specifico mandato da parte di quest'ultima non ha il potere di rappresentarla nella trattativa in ordine al risarcimento dei danni, salva l'ipotesi della rappresentanza apparente, configurabile in presenza di un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al medesimo sia stato effettivamente conferito il relativo potere, cui corrisponda l'incolpevole affidamento del terzo contraente. (Rigetta, App. Venezia, 22 Luglio 2002).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23077 del 16 novembre 2005)

16Cass. civ. n. 11326/2004

La procura è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale (quale presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale, da valutarsi con esclusivo riferimento all'atto introduttivo del giudizio, non potendo l'eventuale relativo iniziale difetto essere sanato mediante successiva ratifica), che va interpretato – secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c. nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione – in relazione al contesto dell'atto cui essa accede, rimanendo sotto tale profilo censurabile in ordine alle eventuali omissioni ed incongruità argomentative, e non anche mediante la mera denunzia dell'ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto, prospettante invero un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11326 del 16 giugno 2004)

17Cass. civ. n. 2244/1995

In difetto di espressa previsione normativa e, comunque, di uno specifico mandato dei singoli associati, le organizzazioni sindacali non sono legittimate alle rinunzie, transazioni o conciliazioni relative a diritti dei lavoratori; peraltro l'accordo sindacale che comporti rinunzia a diritti dei lavoratori è vincolante non solo nei confronti di quelli che lo hanno sottoscritto o che abbiano conferito un apposito mandato con rappresentanza alle organizzazioni sindacali stipulanti, ma anche nei confronti di coloro che vi abbiano prestato successiva acquiescenza, ovvero l'abbiano ratificato.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2244 del 27 febbraio 1995)

18Cass. civ. n. 6150/1990

Il nostro ordinamento giuridico — secondo i principi desumibili dalla Costituzione (art. 39), dallo Statuto dei lavoratori e dalle norme sul processo del lavoro — riconosce alle organizzazioni sindacali la funzione di stipulare contratti collettivi, di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori, di assisterli nelle conciliazioni e nelle controversie di lavoro e di svolgere opera di promozione dei medesimi, ma non attribuisce alle stesse organizzazioni — salvi uno specifico mandatoad hoco la successiva acquiescenza o ratifica del lavoratore — alcun potere di rappresentanza in ordine a diritti ed atti di disposizione di diritti soggettivi acquisiti, essendo irrilevante che questi derivino da un precedente contratto collettivo, ove la relativa modifica peggiorata intervenga prima della scadenza, e perciò nel vigore, di tale contratto. (Nella specie, la Suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha censurato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto l'operatività dell'accordo sindacale del 13 luglio 1978, sui diritti dai lavoratori maturati, in materia di computo degli scatti di anzianità, in virtù del contratto collettivo del 1974).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6150 del 19 giugno 1990)