Articolo 1392 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Forma della procura

Dispositivo

Note

(1) La procura è un negozio unilaterale (1324 c.c.) recettizio (1334,1335 c.c.) con cui un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. Essa deve essere tenuta distinta dal negozio che giustifica l'attribuzione del potere che può essere, tra gli altri, un mandato (1704 c.c.). Ad esempio, se Tizio incarica l'avvocato Caio di assumere in giudizio la difesa del figlio Sempronio, tra Tizio e Caio viene stipulato un contratto di mandato mentre è Sempronio a conferire a Caio la procura.Sul piano del contenuto, la procura può essere generale, se riguarda tutti gli affari di un dato soggetto, o speciale, se riguarda un preciso affare.

(2) Sul piano formale la procura può essere espressa (oralmente o per iscritto) o tacita (per comportamenti concludenti).

(3) E' discusso se la formaper relationemoperi solo se una determinata forma sia imposta dalla legge (1350,1351 c.c.) o anche nel caso di forma volontaria (1352 c.c.).

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 10916/2025

2Cass. civ. n. 15278/2023

3Cass. civ. n. 8121/2023

4Cass. civ. n. 11737/2018

5Cass. civ. n. 2242/2016

6Cass. civ. n. 20345/2015

7Cass. civ. n. 14808/2014

8Cass. civ. n. 22234/2009

9Cass. civ. n. 12488/2007

10Cass. civ. n. 7640/2005

11Cass. civ. n. 8198/1997

12Cass. civ. n. 3225/1995

13Cass. civ. n. 1365/1989

14Cass. civ. n. 5828/1984

15Cass. civ. n. 1787/1983