Articolo 1392 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Forma della procura
Dispositivo
La procura (1) non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (2) (3).
Note
(1) La procura è un negozio unilaterale (1324 c.c.) recettizio (1334,1335 c.c.) con cui un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. Essa deve essere tenuta distinta dal negozio che giustifica l'attribuzione del potere che può essere, tra gli altri, un mandato (1704 c.c.). Ad esempio, se Tizio incarica l'avvocato Caio di assumere in giudizio la difesa del figlio Sempronio, tra Tizio e Caio viene stipulato un contratto di mandato mentre è Sempronio a conferire a Caio la procura.Sul piano del contenuto, la procura può essere generale, se riguarda tutti gli affari di un dato soggetto, o speciale, se riguarda un preciso affare.
(2) Sul piano formale la procura può essere espressa (oralmente o per iscritto) o tacita (per comportamenti concludenti).
(3) E' discusso se la formaper relationemoperi solo se una determinata forma sia imposta dalla legge (1350,1351 c.c.) o anche nel caso di forma volontaria (1352 c.c.).
Massime giurisprudenziali (15)
1Cass. civ. n. 10916/2025
Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10916 del 25 aprile 2025)
2Cass. civ. n. 15278/2023
L'espressione del consenso del proprietario di una canna fumaria alla rimozione dell'impianto collocato sul lastrico solare di altrui proprietà esclusiva posto a copertura dell'edificio condominiale, non rientra tra le attribuzioni dell'assemblea di condominio, configurandosi come rinuncia del titolare della servitù di attraversamento e fuoriuscita di canna fumaria, esistente a carico del lastrico medesimo ed in favore dell'immobile sottostante, la quale deve risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1350, n. 4 e n. 5, c.c. Ne consegue che, ove il proprietario della canna fumaria si faccia rappresentare al fine di esprimere il proprio consenso alla estinzione di detta servitù, è necessario che il conferimento della procura risulti da atto scritto secondo la previsione di cui all'art. 1392 c.c., non potendo perciò il proprietario del fondo gravato dalla servitù invocare il principio dell'apparenza del diritto, agli effetti dell'art. 1398 c.c., ove abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del delegato che abbia speso il nome del titolare della servitù, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15278 del 31 maggio 2023)
3Cass. civ. n. 8121/2023
In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, nell'ipotesi di rappresentanza apparente l'art. 1392 c.c. - secondo cui la procura deve avere la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere - non trova applicazione sul piano della responsabilità risarcitoria, in quanto, per definizione, la procura è mancante; tale disposizione ha rilievo invece ai fini della valutazione di affidamento incolpevole del terzo, in quanto la mancanza di procura scritta può costituire indice del fatto che il terzo abbia colposamente omesso di verificare l'esistenza dei poteri di rappresentanza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8121 del 27 marzo 2023) C. giust. UE n. 28803/2019E' nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale.(Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. VI-1, ordinanza n. 28803 del 7 novembre 2019)
4Cass. civ. n. 11737/2018
L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicché la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto dotato di efficacia liberatoria il pagamento effettuato a società diversa da quella creditrice, valorizzando la circostanza che quest'ultima aveva assentito, sia in termini generali che con specifico riferimento alla fattura oggetto di causa, ad un sistema di liquidazione dei propri crediti mediante versamento su un conto corrente intestato alla predetta diversa società, la quale, pertanto, risultava aver operato come legittimata, in via di fatto, a ricevere l'adempimento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2014).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11737 del 15 maggio 2018)
5Cass. civ. n. 2242/2016
La nomina dell'amministratore del condominio è soggetta all'applicazione dell'art. 1392 c.c., sicché, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza può essere verbale o tacita, e può risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio. (Fattispecie relativa a nomina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2242 del 4 febbraio 2016)
6Cass. civ. n. 20345/2015
L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicché la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20345 del 9 ottobre 2015)
7Cass. civ. n. 14808/2014
La recettizietà della procura non comporta che la sua efficacia sia subordinata alla consegna dell'originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che il mandante gli comunichi il conferimento dei poteri rappresentativi, anche tramite consegna di una copia dell'atto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14808 del 30 giugno 2014)
8Cass. civ. n. 22234/2009
Il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura, sia come facoltizzazione implicita in un altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia indirizzata alla controparte, o comunque destinata ad esserle resa nota, con la quale si autorizza un atto altrui di disposizione, assumendo in anticipo su di sé le conseguenze che ne deriveranno; pertanto, con tale autorizzazione, l'autorizzante immette preventivamente nella propria sfera, appropriandosene, l'assetto che verrà dato ai propri interessi dal rappresentante nei confronti della controparte.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 22234 del 21 ottobre 2009)
9Cass. civ. n. 12488/2007
Ai fini del conferimento della rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentato faccia pervenire volontariamente la procura alla persona nominata rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perché, ove il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l'abbia trattenuta presso di sé o presso un fiduciario, non può ritenersi che sia stato conferito il relativo potere. Infatti, l'atto di attribuzione di detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia soggetto alle prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non può assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell'esistenza dell'atto stesso da parte del soggetto investito del potere, perché la sola predisposizione dell'atto medesimo non costituisce di per sé manifestazione della volontà di conferire il suddetto potere, ben potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volontà del rappresentato non si sia ancora definitivamente formata. Da ciò consegue che è soltanto con la volontaria consegna (da ricondursi, perciò, ad un comportamento consapevole) dell'atto in questione che ildominusmanifesta l'intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone edotto il rappresentante.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12488 del 28 maggio 2007)
10Cass. civ. n. 7640/2005
In tema di rappresentanza, ove il potere rappresentativo sia conferito in relazione al compimento di una attività negoziale per la quale è richiesta la forma scrittaad substantiamquale (come nella specie) la compravendita di immobili, non solo l'esistenza del potere rappresentativo deve essere documentata in una procura avente la stessa forma dell'atto da eseguirsi, ma la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa e deve anche risultare,ad substantiamdallo stesso documento contrattuale, non essendo sufficiente che la procura sia esistente o che la stessa sia stata esibita, o che l'altro contraente sia a conoscenza della sua esistenza, né rileva l'eventuale affidamento di costui sulla esistenza del potere di rappresentanza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7640 del 13 aprile 2005)
11Cass. civ. n. 8198/1997
La disposizione dell'art. 1392 c.c. — secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere — è riferibile soltanto ai contratti rispetto ai quali sia la legge a prescrivere una particolare forma, mentre, rispetto ai contratti per i quali la forma sia richiesta soload probationem(nella specie, il contratto di assicurazioneexart. 1888 c.c.), il requisito formale assume rilievo solo sul piano probatorio, sicché la sua mancanza non può determinare l'invalidità della procura.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8198 del 29 agosto 1997)
12Cass. civ. n. 3225/1995
È ammissibile lanegotiorum gestioanche nell'ambito degli atti in cui la forma solenne costituisca elemento concorrente della formazione della fattispecie negoziale, posto che l'immediata imputazione degli effetti dell'attività gestoria nella sfera deldominustrova il suo fondamento nella legge e non in un atto negoziale, solo rispetto al quale può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1392 c.c.; peraltro quando manchi taluno dei requisiti della gestione d'affari, gli effetti di questa sono subordinati alla ratifica dell'interessato, che deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 c.c., se concorre a determinare trasferimenti, costituzioni o modificazioni di diritti reali immobiliari; in tal caso, non avendo la gestione carattere rappresentativo, essa esaurisce i suoi effetti tra gestore edominus, onde il terzo che faccia valere diritti nascenti dall'attività del gestore non può rivolgersi aldominus.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3225 del 20 marzo 1995)
13Cass. civ. n. 1365/1989
Poiché per il disposto dell'art. 1392 c.c. la procura deve essere conferita nella stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, le restrizioni all'utilizzazione dei mezzi di prova previste per il negozio rappresentativo valgono anche per la procura, essendo questa soggetta allo stesso regime probatorio. Ne consegue che quando sia richiesta la forma scrittaad substantiam, l'esistenza di un principio di prova per iscritto non è sufficiente a rendere ammissibile la prova per testimoni della procura.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1365 del 18 marzo 1989)
14Cass. civ. n. 5828/1984
La norma dell'art. 1392 c.c., secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, deve essere logicamente interpretata, in aderenza alla lettera della legge, in modo restrittivo, nel senso che è riferibile soltanto ai negozi per i quali la legge prescriveadsubstantiamoad probationemuna particolare forma e non anche all'ipotesi in cui sono state le parti ad adottare la specialità della forma per un negozio che la legge assoggetta invece a minore formalismo. Pertanto, l'esistenza del potere di rappresentanza, quando non sia richiesta la forma scritta, può dedursi anche da fatti univoci e concludenti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5828 del 16 novembre 1984)
15Cass. civ. n. 1787/1983
Nel caso di forma scritta richiestaadsubstantiam, la volontà deve essere manifestata per iscritto dal soggetto stipulante o da un suo rappresentante munito di procura scritta (art. 1392 c.c.). Pertanto, non può valere come accettazione di una proposta di contratto lo scritto proveniente da un terzo, sia pure mandatario, ma non munito di procura scritta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1787 del 10 marzo 1983)