Articolo 1411 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Contratto a favore di terzi
Dispositivo
È valida la stipulazione a favore di un terzo [1273], [1773], [1875], [1920] (1), qualora lo stipulante vi abbia interesse [1174] (2).
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare (3).
In caso di revoca [1412] della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto (4).
Note
(1) Il terzo non diventa mai parte del contratto, che comporta per lui solo l'attribuzione di un diritto. Ciò distingue il contratto a favore del terzo dalla rappresentanza, per mezzo della quale gli effetti si producono in capo al rappresentato.
(2) L'interesse può anche essere solo morale, come nel caso in cui lo stipulante intenda compiere un'attribuzione al terzo per cortesia.
(3) Il terzo consegue il diritto sin dalla stipula ma il suo acquisto è instabile, in quanto egli può sempre scegliere di rifiutare e, nel contempo, finché questi non ha dichiarato se intende o meno avvalersene, anche lo stipulante può revocare l'attribuzione.
(4) Ad esempio, ciò non può verificarsi se si tratta di contrattiintuitus personae.
Massime giurisprudenziali (29)
1Cass. civ. n. 407/2025
Il contratto a favore di terzo, stipulato dal proprietario del fondo servente, può valere quale titolo costitutivo di una servitù prediale, purché la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore di quello del terzo, il vincolo e il correlativo vantaggio siano previsti e voluti dai contraenti in modo inequivoco, il fondo dominante sia determinato o determinabile con certezza e lo stipulante nutra un interesse, anche di natura non patrimoniale, alla costituzione della servitù.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 407 del 8 gennaio 2025)
2Cass. civ. n. 17294/2024
In tema di assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall'art. 1891 c.c., non è applicabile l'art. 1411, terzo comma, c.c., in quanto la natura indennitaria dell'assicurazione esclude che lo stipulante possa beneficiare dell'indennità se il terzo rifiuta di profittarne; pertanto, il comportamento dell'assicurato che rifiuta di avvalersi dell'assicurazione non integra un "espresso consenso" ai sensi del secondo comma del citato art. 1891.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 17294 del 24 giugno 2024)
3Cass. civ. n. 17113/2024
Il rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell'oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, configurandosi in favore dei predetti stretti congiunti della gestante un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, cosicché, in caso di inadempimento, anche il padre del concepito è legittimato ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 17113 del 20 giugno 2024)
4Cass. civ. n. 4519/2024
Nel contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come un contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario. I diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 cod. civ.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4519 del 20 febbraio 2024)
5Cass. civ. n. 36127/2023
In tema di assicurazione contro i danni, la cd. appendice di vincolo complesso - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario - dev'essere qualificata come contratto in favore di terzo, con conseguente diritto di quest'ultimo di pretendere, ai sensi dell'art. 1411, comma 2, c.c., non solo l'esecuzione della prestazione principale, ma anche l'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede, che impongono al contraente di metterlo a conoscenza delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti dalle stesse all'esercizio del diritto all'indennizzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo dell'assicuratore di informare il terzo beneficiario del mancato pagamento del premio da parte dello stipulante, dal quale era scaturita la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 36127 del 28 dicembre 2023)
6Cass. civ. n. 28328/2023
In tema di compensi di avvocato, ove dallo stesso sia stata stipulata una convenzione con un istituto di assistenza dei lavoratori, ricorre la figura giuridica del contratto a favore di terzi, qual è delineata nell'art. 1411 cod. civ., consistente nel contratto pur validamente concluso fra due soggetti e tuttavia rivolto, per dichiarato intento delle parti, ad attribuire un diritto, una potestà o comunque un vantaggio giuridicamente apprezzabile a un terzo soggetto che non ha partecipato né direttamente né indirettamente alla sua conclusione. Il terzo acquista, perciò, il diritto in forza del contratto stipulato da altri e non in virtù della sua accettazione, che ha l'unico effetto di rendere definitivo l'acquisto ove l'adesione intervenga prima dell'eventuale revoca del beneficio da parte dello stipulante. La convenzione, in tal senso intesa, è vincolante per l'associato dell'istituto di assistenza, perché è un contratto a favore di terzo, come anche per l'avvocato quanto ai criteri ivi determinati per la quantificazione del compenso per la prestazione resa in favore dell'associato.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28328 del 10 ottobre 2023)
7Cass. civ. n. 25221/2023
Il mandato conferito anche nell'interesse di un terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e, pertanto, non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretenderne l'esecuzione dal mandatario, producendo unicamente l'effetto dell'irrevocabilità ex art. 1723, comma 2, c.c.; in mancanza di specifica clausola contrattuale, dunque, il mandatario all'incasso non assume alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante. (Nella specie, con riguardo alla revoca asseritamente ingiustificata, da parte di un correntista, dell'ordine di bonifico in favore di un terzo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che a quest'ultimo spettasse qualsivoglia azione - contrattuale o extracontrattuale - nei confronti dell'istituto di credito mandatario, competendogli unicamente la tutela contro l'inadempimento del mandante, afferente al rapporto negoziale intercorso con quest'ultimo).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 25221 del 24 agosto 2023)
8Cass. civ. n. 23110/2023
L'accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell'attività di una impresa e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente; da detta qualificazione discende che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest'ultimo non è costituito solo dall'accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari. È quindi onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all'assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell'accordo la scelta doveva ricadere sulla sua persona.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 23110 del 28 luglio 2023)
9Cass. civ. n. 20990/2023
La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi dotato di una propria autonomia sostanziale e di una propria capacità processuale, distinta da quella dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimazione del socio di una società di persone a far valere l'inadempimento di un notaio al contratto con il quale questi era stato incaricato di procedere al conferimento di un bene del primo nella società, sul presupposto che parte di tale contratto fosse unicamente la società, non potendo qualificarsi il socio come terzo beneficiario della prestazione ai sensi dell'art. 1411 c.c. - avendo tratto dalla stessa, al più, un vantaggio di mero fatto -, né potendosi prospettare un effetto protettivo del contratto nei suoi confronti, difettando l'identità del suo interesse rispetto a quello della società stipulante).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20990 del 18 luglio 2023)
10Cass. civ. n. 21219/2022
Il contratto di deposito è un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., il cui fine principale è quello della custodia, conservazione e restituzione delle merci, con la conseguenza che titolare dell'azione risarcitoria nei confronti del depositario per la perdita, distruzione o deterioramento delle cose depositate è, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, non solo il depositante ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo alla restituzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21219 del 5 luglio 2022)
11Cass. civ. n. 14985/2022
Nel contratto a favore di terzo (nella specie, polizza vita con investimento del capitale in strumenti finanziari), in assenza di diverse previsioni convenzionali, va riconosciuta la legittimazione esclusiva del terzo ad agire per la risoluzione e il risarcimento del danno al fine di ottenere, in caso di inadempimento del promittente, la prestazione attribuitagli, qualora il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di attività esecutiva da parte del promittente medesimo, mentre, nel caso contrario, tale legittimazione attiva va riconosciuta anche allo stipulante.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14985 del 11 maggio 2022)
12Cass. civ. n. 36092/2021
Affinché l'amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ai sensi dell'art. 1411 c.c., il diritto soggettivo all'espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di un determinato compenso, in esso decisi, occorre che sia accertato l'intento dei soci di attribuire direttamente ed immediatamente al terzo un diritto soggettivo, potendo allora, in tal caso, l'amministratore vantare una pretesa risarcitoria al riguardo, ove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 36092 del 23 novembre 2021)
13Cass. civ. n. 15442/2021
Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante, l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo sufficiente la sua determinabilità, nonché l'accettazione, da parte di quest'ultimo ed anche per "facta concludentia", dell'attribuzione in proprio favore.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 15442 del 3 giugno 2021)
14Cass. civ. n. 8766/2021
Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per "facta concludentia", si configura quale mera "condicio iuris" sospensiva dell'acquisizione del diritto; ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulate o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento. (Nella specie, la S.C., riformando la pronunzia di merito, ha escluso la possibilità, per i venditori di un autoveicolo, di agire per il pagamento del relativo prezzo nei confronti della moglie dell'acquirente, divenutane proprietaria quale terza beneficiaria della vendita, in quanto estranea al contratto). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/08/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8766 del 30 marzo 2021)
15Cass. civ. n. 25528/2015
In tema di contratto a favore del terzo, oltre al contratto preliminare di compravendita è configurabile anche l'opzione di preliminare a favore di terzo ove il soggetto promittente, piuttosto che obbligarsi soltanto con l'altro stipulante a prestare il suo consenso alla definitiva vendita di un suo bene a favore di un terzo, resti già vincolato, per effetto del negozio bilaterale di opzione, alla propria dichiarazione di irrevocabile proposta contrattuale, sicché al terzo beneficiario, libero o meno di accettarla, basta la semplice accettazione perché a suo favore si producano gli effetti del contratto, per la conclusione del quale l'opzione è stata accordata. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 04/03/2010).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25528 del 18 dicembre 2015)
16Cass. civ. n. 8272/2014
Nel contratto a favore di terzo, in difetto di espresse previsioni convenzionali, il terzo è l'unico legittimato ad agire - con l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni - per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita ove il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'attività esecutiva del promittente medesimo, mentre, in caso contrario, va riconosciuta una legittimazione concorrente anche a favore dello stipulante.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8272 del 9 aprile 2014)
17Cass. civ. n. 17200/2013
Nel contratto a favore di terzi, pur in presenza di rinunzia alla prestazione operata dal terzo beneficiario, l'art. 1411, comma terzo, c.c. riconosce, sempre che non risulti diversamente dalla volontà delle parti, la persistenza dell'obbligazione in favore dello stipulante, il quale, quando abbia un interesse diretto all'adempimento in favore del terzo (nella specie, in quanto titolare di una quota di partecipazione nella società beneficiaria), e non sussista un formale divieto di quest'ultimo (nel qual caso opererebbe il principio "nemo invitus locupletari potest"), può legittimamente pretendere l'adempimento della prestazione in favore del terzo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17200 del 11 luglio 2013)
18Cass. civ. n. 23708/2008
In tema di rappresentanza, il principio dell'apparenza del diritto può essere invocato anche dal beneficiario di un contratto a favore di terzi. Ed invero, nel momento in cui dichiara di voler approfittare della stipulazione in suo favore, il terzo subentra nella stessa posizione dello stipulante, quanto alla validità ed all'efficacia della prestazione promessa in suo favore, potendogli essere opposte tutte le eccezioni di invalidità del contratto che potrebbero essere opposte allo stipulante e potendo egli paralizzare tali eccezioni sulla base delle medesime circostanze che potrebbe invocare lo stipulante, per tener fermi gli effetti del contratto, sicché, negando al terzo la possibilità di invocare il detto principio, si configurerebbe, in suo favore, un diritto "claudicante" e, comunque, minore di quello spettante allo stipulante, che eroga la sua prestazione in vista di una contropromessa giuridicamente completa nei suoi effetti, pur se destinata ad altri. (Principio affermato in relazione ad una polizza cauzionale stipulata con un rappresentante senza poteri dall'appaltatore su richiesta del committente e a favore di questi).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23708 del 16 settembre 2008)
19Cass. civ. n. 18321/2003
In materia contrattuale, nel contratto a favore di terzoexart. 1411 c.c. il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e, anche se di natura reale, può essere fatto pertanto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell'intervento in giudizio dello stipulante. Ne consegue che, a tale stregua, il terzo, a favore del quale sia stato convenuto il diritto di opzione per l'acquisto di un bene immobile, che non possa attuare il proprio diritto con la doverosa collaborazione del promittente, è direttamente legittimato a far valere nei confronti di costui la pretesa alla stipulazione del contratto di vendita in relazione al quale l'opzione è stata concessa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18321 del 1 dicembre 2003)
20Cass. civ. n. 13474/2000
La clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo è opponibile a quest'ultimo qualora questi abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione, in quanto tale volontà non può non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13474 del 10 ottobre 2000)
21Cass. civ. n. 12447/1997
La norma di cui all'art. 1411 c.c. non attribuisce al terzo la qualità di parte né in senso formale né in senso sostanziale rispetto alla convenzione negoziale stipulata in suo favore, dovendo egli limitarsi a beneficiare degli effetti di un rapporto da altri già validamente ed efficacemente costituito, così che la sua successiva adesione (rilevabile anche perfacta concludentia) si pone come meracondicio iuris, di carattere sospensivo, dell'acquisizione del diritto a lui attribuito, ed ha il solo effetto di rendere irrevocabile ed immodificabile il contratto stipulato in suo favore. (...)(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12447 del 9 dicembre 1997)
22Cass. civ. n. 7398/1996
Nel contratto in favore di terzi (art. 1411 codice civile) le parti stipulanti assumono reciprocamente degli obblighi in favore di un terzo il quale assume la veste di creditore della prestazione promessa senza essere parte del contratto, né in senso formale né in senso sostanziale; ne consegue che il terzo, la cui dichiarazione di voler approfittare del contratto è necessaria solo per renderlo irrevocabile ed immodificabile, non ha alcun obbligo verso le parti stipulanti, le quali, pertanto, restano le sole vincolate per le prestazioni convenute.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7398 del 9 agosto 1996)
23Cass. civ. n. 8075/1994
Per la configurabilità di un contratto a favore di terzi non è sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che i soggetti stessi, nella qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto, come elemento del sinallagma.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8075 del 4 ottobre 1994)
24Cass. civ. n. 1990/1982
Un contatto a favore di terzo, secondo la previsione dell'art. 1411 c.c., può essere stipulato anche a beneficio di un soggetto non ancora giuridicamente esistente, quale una società da costituirsi su iniziativa degli stessi contraenti, che vanga ad acquistare i diritti derivanti dal contratto medesimo solo al momento della sua costituzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1990 del 30 marzo 1982)
25Cass. civ. n. 260/1978
Non è configurabile un contratto a favore di terzi nel caso, in cui l'avente diritto alla prestazione non sia rimasto estraneo al contratto da altri stipulato in suo favore, bensì sia parte stipulante del contratto fonte del suo diritto nei confronti dell'obbligato promittente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 260 del 20 gennaio 1978)
26Cass. civ. n. 2663/1976
Nel contratto a favore di terzo l'interesse alla stipulazione da parte dello stipulante può essere di natura non solo concreta ma anche meramente morale, e può consistere sia nell'attribuzione di un diritto, sia nella rinuncia all'esercizio di un'azione, poiché in tale figura negoziale non sussistono particolari limiti in ordine alla qualità e al contenuto della prestazione dovuta al terzo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2663 del 12 luglio 1976)
27Cass. civ. n. 2578/1975
Nel negozio con il quale il socio di una società di capitali assume, spontaneamente ed in proprio, determinate obbligazioni pecuniarie verso un soggetto che già presti la sua opera in favore della società, al dichiarato fine di ottenere una più completa ed efficace esplicazione di tale attività a vantaggio della società, è ravvisabile un interesse economico del socio medesimo idoneo a configurare un valido e lecito contratto a titolo oneroso a favore di terzo (art. 1411 c.c.) e cioè della società, avente la stessa causa del contratto (di mandato, d'opera professionale di lavoro subordinato ecc.) preesistente fra il prestatore d'opera e la società.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2578 del 2 luglio 1975)
28Cass. civ. n. 649/1973
Nel contratto a favore di terzi il diritto che il terzo acquista nei confronti del promittente, per effetto della stipulazione, è quello alla prestazione contemplata nel contratto, senza che ciò comporti sostituzione del beneficiario nella posizione dello stipulante, non verificandosi successione nel rapporto, e conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto. Lo stipulante ha interesse ad agire, in favore del terzo, per la esecuzione o la risoluzione del contratto. Poiché, peraltro, la stipulazione a favore del terzo può essere revocata o modificata finché questi non abbia dichiarato di volerne profittare (art. 1411, secondo comma, c.c.), in mancanza di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, lo stipulante non può chiedere che la prestazione sia effettuata a lui, ed ove tale richiesta formuli, non gli può essere negata la legittimazione ad agire, ma la domanda deve essere rigettata.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 649 del 9 marzo 1973)
29Cass. civ. n. 294/1972
Nel contratto a favore di terzi, la volontà negoziale di attribuire al terzo un diritto, in mancanza di un'espressa dichiarazione, ben può accertarsi sulla base dell'interesse delle parti contraenti alla stipulazione vantaggiosa per il terzo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 294 del 7 febbraio 1972)