Articolo 1416 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Rapporti con i creditori
Dispositivo
La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato (1).
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti (2) e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato (3).
Note
(1) Ad esempio, ai creditori che hanno sottoposto i beni a pignoramento. La regola deve essere coordinata con i principi in tema di trascrizione (v.2643 ss. c.c.).
(2) Il pregiudizio deriva dal fatto che il negozio simulato diminuisce la garanzia generica su cui i creditori possono soddisfarsi (2740,1415 c.c.).
(3) Se, invece, il conflitto è con i creditori non chirografari ma garantiti (v.2745,2784,2808 c.c.), si risolve in base alle regole che governano i rapporti tra le garanzie stesse.
Massime giurisprudenziali (13)
1Cass. civ. n. 10261/2025
Nel caso di domanda di revocatoria di un atto di retrocessione conseguente a una simulata alienazione, il conflitto tra creditore revocante e simulato alienante nonché apparente retroceduto dev'essere regolato in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, se eseguita, delle domande ex art. 2901 c.c. e di simulazione, con la conseguenza che, in presenza della prioritaria trascrizione della prima, la simulazione resta inopponibile al creditore vittorioso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10261 del 18 aprile 2025)
2Cass. civ. n. 18347/2024
Ove l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18347 del 4 luglio 2024)
3Cass. civ. n. 29540/2019
In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 29540 del 14 novembre 2019)
4Cass. civ. n. 4312/2019
Allorché agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta non la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti sol perché il documento, recante la prova della simulazione relativa, è privo di data certa ex art. 2704 c.c. anteriore al fallimento. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto opponibile alla curatela la controscrittura, costituente la prova della simulazione relativa del contratto di appalto stipulato dall'imprenditore "in bonis", di cui era stato chiesto l'adempimento, dissimulante in realtà una permuta, sul rilievo che, stante la posizione di non terzietà del curatore rispetto ai rapporti tra le parti contrattuali originarie, a nulla rilevasse la mancanza di data certa della detta controscrittura).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4312 del 14 febbraio 2019)
5Cass. civ. n. 29271/2018
L'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile o, comunque, non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi. Ne consegue che l'affittuario di un fondo rustico, ove non abbia esercitato il diritto di riscatto a sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, facendo valere, nella specie, il fatto che dietro l'atto di donazione si nasconda una vendita dissimulata del fondo, non può avvalersi dell'azione di simulazione al limitato fine di paralizzare la domanda di rilascio per cessazione del contratto, proposta dal donatario.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 29271 del 14 novembre 2018)
6Cass. civ. n. 5326/2017
Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5326 del 2 marzo 2017)
7Cass. civ. n. 22454/2014
La dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti del contratto che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22454 del 22 ottobre 2014)
8Cass. civ. n. 5961/2008
La domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta l'allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5961 del 5 marzo 2008)
9Cass. civ. n. 7865/1997
La simulazione relativa della vendita (dissimulante un diverso contratto) a norma dell'art. 1416, primo comma c.c. non è opponibile al curatore del fallimento, la cui situazione legittimante si identifica con quella dei creditori del titolare apparente, ai quali non può essere opposta una titolarità del bene (acquisito all'attivo per effetto del pignoramentoex legeconnesso alla dichiarazione di fallimento) diversa da quella apparente, salvo che la domanda giudiziale diretta a far valere la simulazione del trasferimento (in ipotesi non voluto, secondo il contratto dissimulato) non sia stata trascritta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. (In un caso di compravendita di un terreno con riserva per la venditrice del diritto di superficie su parte del terreno, dissimulante un contratto con il quale l'imprenditore successivamente fallito si impegnava a costruire due appartamenti nell'area di cui al diritto di superficie, restando il trasferimento della proprietà condizionato alla consegna degli appartamenti).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7865 del 22 agosto 1997)
10Cass. civ. n. 1690/1991
Con riguardo all'azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell'art. 1416 secondo comma c.c., il pregiudizio del creditore stesso, ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione, e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1690 del 18 febbraio 1991)
11Cass. civ. n. 644/1990
Il coniuge, titolare di assegno provvisorio di mantenimento, in pendenza di causa di separazione, ancorché soddisfatto dei ratei già maturati, può impugnare per simulazione, ai sensi dell'art. 1416, secondo comma, c.c., l'atto con cui l'altro coniuge, alienando i suoi beni, renda incerto l'ulteriore versamento dell'assegno medesimo, tenendo conto che la suddetta norma trova applicazione anche a tutela di crediti non ancora scaduti ed a prescindere dall'attuale verificarsi di un danno.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 644 del 30 gennaio 1990)
12Cass. civ. n. 5154/1981
Sussiste il pregiudizio del terzo creditore del simulato alienante, necessario per l'esperibilità dell'azione di simulazione a norma dell'art. 1416 c.c., qualora, a seguito dell'atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile o, comunque, più oneroso. In ordine ai suddetti momenti, la valutazione della prova — generalmente congetturale, presuntiva ed indiziaria — è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e congrua motivazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5154 del 17 settembre 1981)
13Cass. civ. n. 4452/1976
La legittimazione del creditore ad agire, ai sensi dell'art. 1416 secondo comma c.c., per far valere la simulazione della vendita stipulata dal proprio debitore, va riconosciuta sulla base del semplice riscontro di una situazione di pericolo per il diritto dell'attore, non rilevando, pertanto, che il diritto medesimo non sia ancora liquido ed esigibile, ovvero non sia ancora definitivamente accertato, per insorta contestazione sulla sua esistenza.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4452 del 25 novembre 1976)