Articolo 1420 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nullità del contratto plurilaterale
Dispositivo
Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Massime giurisprudenziali (8)
1Cass. civ. n. 18006/2025
I contratti complessi o plurilaterali sono caratterizzati da uno scopo comune, rilevante sul piano della causa concreta (che resta unica), e si distinguono, dunque, dai negozi collegati, i quali, pur conservando una propria causa autonoma, si trovano in rapporto di interdipendenza funzionale, finalizzata alla realizzazione di un risultato economico unitario e complesso, la quale dà luogo a una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, nel senso che le vicende di un contratto si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia (principio del "simul stabunt, simul cadent").(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 18006 del 2 luglio 2025)
2Cass. civ. n. 9331/2024
In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma, ai sensi dell'art. 23 T.U.F., senza necessità di indagare se la partecipazione dell'altro (la cui firma è risultata apocrifa) sia stata essenziale, in quanto tale negozio non è qualificabile come contratto plurilaterale, ai sensi dell'art. 1420 c.c., bensì come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa, derivandone il conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi i clienti.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 9331 del 8 aprile 2024)
3Cass. civ. n. 6656/2021
L'azione di nullità del regolamento "contrattuale" di condominio è esperibile non già nei confronti dell'amministratore, carente di legittimazione passiva, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti altri, in situazione di litisconsorzio necessario, trattandosi, da un punto di vista strutturale, di un contratto plurilaterale avente scopo comune. Ne consegue che la sentenza che dichiari la nullità di clausole dello stesso, accogliendo la domanda proposta nei confronti del solo amministratore, non solo è inidonea a fare stato nei confronti degli altri condomini, ma neppure può essere appellata da uno ovvero alcuni di essi, benché si tratti degli effettivi titolari (dal lato attivo e passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, potendo detto potere processuale essere riconosciuto soltanto a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/09/2019).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 6656 del 10 marzo 2021)
4Cass. civ. n. 21736/2016
L'avallo cambiario rilasciato da una società in accomandita semplice in favore del socio amministratore e di un terzo è nullo, ex art. 2624 c.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 61 del 2002), con riferimento al socio amministratore, ma solo annullabile nei confronti del terzo ai sensi dell'art. 1395 c.c., per il potenziale conflitto di interessi che si determina in assenza di una specifica autorizzazione da parte della società. Del resto, l'istituto dell'avallo è riconducibile alla categoria della fideiussione, con conseguente applicazione delle relative disposizioni, tra le quali anche quella secondo cui la nullità di un rapporto fideiussorio non si comunica agli altri, non potendo la cofideiussione essere considerata un contratto plurilaterale ex art. 1420 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21736 del 27 ottobre 2016)
5Cass. civ. n. 1866/2015
In tema di contratto preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, qualora uno dei promittenti venditori sia stato dichiarato fallito anteriormente alla stipula del preliminare (nella specie, di compravendita immobiliare) la relativa dichiarazione di volontà è invalida, sicché va escluso che l'accordo si sia concluso, ovvero che il promissario acquirente possa agire ex art. 2932 cod. civ. nei confronti dei restanti promittenti, in quanto, in mancanza di prova contraria, le singole manifestazioni di volontà dei contraenti non hanno specifica autonomia perché destinate a fondersi in un'unica dichiarazione negoziale sul presupposto che il bene costituisca un "unicum" inscindibile.(Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 1866 del 2 febbraio 2015)
6Cass. civ. n. 7872/1994
Nel contratto plurilaterale doveva ritenersi valida ed efficace la clausola con la quale una delle parti presta adesione preventiva alle modifiche che le altre intendessero introdurre nel contesto del contratto, anche se relative non al contenuto tipico di quest'ultimo, ma a distinte pattuizioni accessorie (nella specie, l'accordo compromissorio), rientrando tale facoltà nel potere di disposizione dei propri diritti, con la conseguenza che le modifiche preventivamente consentite vincolano, una volta apportate, anche l'aderente, dovendosi da questi considerare accettate.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7872 del 27 settembre 1994)
7Cass. civ. n. 1180/1986
Con riguardo al contratto di compravendita con pluralità di venditori, in qualità di comproprietari del bene oggetto di trasferimento, la nullità del rapporto, attinente ad uno soltanto di detti venditori (nella specie, per minore età), configura nullità parziale regolata dall'art. 1419 c.c. (e pertanto, si estende all'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità), mentre esula dalla disciplina dell'art. 1420 c.c., in tema di nullità del contratto plurilaterale, che si riferisce alla diversa ipotesi in cui vi siano prestazioni di più soggetti dirette ad uno scopo comune, e non due prestazioni legate da vincolo di sinallagmaticità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1180 del 25 febbraio 1986)
8Cass. civ. n. 3572/1972
Ciò che caratterizza contratti plurilaterali non è il numero dei contraenti, superiore a due, ma il fatto che le prestazioni di ciascuno di essi sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, per cui essi si distinguono dai contratti di scambio, nei quali la prestazione di una parte è compiuta esclusivamente nell'interesse dell'altra.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3572 del 12 dicembre 1972)