Articolo 1429 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Errore essenziale

Dispositivo

L'errore è essenziale (1):

Note

(1) L'essenzialità descrive l'importanza oggettiva dell'errore, cioè il suo rilievo giuridico. Essa non va confusa con il carattere determinante dell'errore, con il quale si indica il fatto che esso influenza in modo decisivo la volontà della parte.

(2) Ad esempio, si crede di stipulare una compravendita (art. 1470 del c.c.) ma in realtà si tratta di una permuta (art. 1552 del c.c.).

(3) Ad esempio, si crede di acquistare il fondo X mentre si acquista il fondo Y.

(4) Ad esempio, si acquista un cane da compagnia in luogo di un cane da caccia.

(5) Ciò rileva soprattutto nei contrattiintuitus personae, come nel caso dell'appalto (1655 c.c.) stipulato con un ingegnere di fiducia.

(6) In tal caso l'errore può cadere sulla vigenza della norma o sulla sua interpretazione. Tale previsione non collide con la regola per cui l'ignoranza della legge non scusa: quest'ultima va intesa nel senso che non si può invocare la non conoscenza di una norma per sottrarsi alla sua forza imperativa; la prima, invece, nel senso che la volontà negoziale della parte non può essere frutto di errore sulla vigenza di una norma, errore che, se conosciuto, avrebbe indotto a scelte diverse.

Massime giurisprudenziali (28)

1Cass. civ. n. 22310/2024

La violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri irrituali può essere fatta valere esclusivamente ai fini dell'impugnazione del lodo ex art. 1429 cod. civ., cioè come errore che abbia inficiato la volontà contrattuale espressa dagli arbitri, e la relativa deduzione comporta un'indagine da parte del giudice di merito sull'effettivo contenuto del mandato stesso, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22310 del 7 agosto 2024)

2Cass. civ. n. 20331/2024

In tema di compravendita immobiliare, l'errore circa la potenzialità edificatoria di un terreno può configurarsi come errore essenziale su una qualità dell'oggetto del contratto solo se le parti hanno concluso il contratto ignorando la vera natura del bene. Tuttavia, se la destinazione urbanistica del terreno risultava già nota e precludeva le possibilità edificatorie, l'errore sull'edificabilità non è configurabile né riconoscibile, soprattutto se il fatto che ostacola la costruzione è pubblicato su fonti ufficiali facilmente accessibili come il Bollettino Ufficiale Regionale.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20331 del 23 luglio 2024)

3Cass. civ. n. 5384/2024

L'errore essenziale e riconoscibile può determinare l'annullabilità sia del contratto che dell'atto unilaterale; tuttavia, tale questione deve essere debitamente sollevata dinanzi al giudice di merito affinché possa essere valutata in sede di ricorso per cassazione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5384 del 29 febbraio 2024)

4Cass. civ. n. 13446/2023

In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, che devono essere assolti prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata nell'irrilevante sfera dei motivi.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13446 del 17 maggio 2023)

5Cass. civ. n. 639/2023

L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 639 del 12 gennaio 2023)

6Cass. civ. n. 17053/2021

In tema di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2, c.c., relativo all'errore essenziale, essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato priva di rilievo la circostanza che il valore delle azioni, oggetto della cessione, fosse inferiore al corrispettivo pattuito, a causa dell'esistenza di debiti non dichiarati nel bilancio pubblicato).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 17053 del 16 giugno 2021)

7Cass. civ. n. 15665/2019

Il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15665 del 11 giugno 2019)

8Cass. civ. n. 5734/2019

Il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare; ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5734 del 27 febbraio 2019)

9Cass. civ. n. 29010/2018

L'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 29010 del 12 novembre 2018)

10Cass. civ. n. 27916/2017

In tema di vendita immobiliare, la falsa rappresentazione della realtà circa la potenzialità edificatoria di un terreno può integrare l'ipotesi normativa dell'errore di fatto su una qualità dell’oggetto ove le parti abbiano concluso il contratto ignorando la vera natura del bene; nel caso in cui, invece, sia stata garantita la destinazione edificatoria del suolo, la fattispecie può essere ricondotta nell'ambito della garanzia prevista dall'art. 1489 c.c. in materia di cosa gravata da oneri non apparenti. Le eventuali diverse determinazioni delle competenti autorità in materia urbanistica possono poi determinare, in applicazione dell'istituto della presupposizione, la risoluzione del contratto di compravendita di un immobile che le parti abbiano concluso nel comune presupposto della sua edificabilità, sempreché tale fatto non abbia costituito oggetto di espressa regolamentazione. In nessun caso sono applicabili alla fattispecie gli artt. 1490 e 1492 c.c., relativi ai vizi redibitori, che attengono esclusivamente alla materialità del bene venduto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27916 del 23 novembre 2017)

11Cass. civ. n. 20148/2013

L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20148 del 3 settembre 2013)

12Cass. civ. n. 17216/2011

L'errore sulle caratteristiche di edificabilità del fondo compravenduto, anche se provocato dall'ignoranza della disciplina urbanistica, deve essere ricondotto all'errore sulle qualità dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1429, n. 2, c.c., piuttosto che all'errore di diritto, perché la destinazione del fondo è attinente alle sue caratteristiche reali, in senso funzionale, economico e sociale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17216 del 11 agosto 2011)

13Cass. civ. n. 13108/2011

La circostanza che un fondo, promesso in vendita come "edificabile", al momento della stipula del contratto preliminare sia stato già inserito in un piano di insediamento industriale (PIP) non costituisce causa di annullamento del contratto per dolo o per errore, sia perché l'inserimento nel suddetto piano non comporta di per sé l'inedificabilità, sia perché non necessariamente un fondo inserito in quel tipo di strumento urbanistico è destinato all'espropriazione. Ne consegue che è onere del promissario acquirente, che invochi l'annullamento del preliminare, dimostrare che la P.A. non abbia consentito la richiesta edificazione sul fondo, perché contrastante con le disposizioni relative all'attuazione del PIP.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13108 del 15 giugno 2011)

14Cass. civ. n. 16031/2007

In caso di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429 n. 2 c.c., relativo all'errore essenziale. Pertanto, non è configurabile un'azione di annullamento della compravendita basata su una pretesa revisione del prezzo tramite la revisione di atti contabili (bilancio e conto profitti e perdite) per dimostrare quello che non è altro che un errore di valutazione da parte dell'acquirente, anche quando il bilancio della società pubblicato prima della- vendita sia falso e nasconda una situazione tale da rendere applicabili le norme in materia di riduzione e perdita del capitale sociale.–La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale — e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione — possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di «qualità» della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16031 del 19 luglio 2007)

15Cass. civ. n. 19558/2003

In tema di ermeneutica contrattuale, qualora il contenuto del contratto, sì come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, .reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti (nella specie, erronea indicazione del nome di uno stabilimento industriale assicurato contro i danni, ma da tempo dimesso dall'assicurato, in luogo di altro opificio, attualmente operante al posto del primo), deve ritenersi, ancorché la discordanza non emergaprima faciedalle tavole negoziali, che tale situazione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo (e, di conseguenza, non che trova applicazione la normativa dettata in tema di annullamento del contratto per tale vizio), vertendosi, viceversa, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19558 del 19 dicembre 2003)

16Cass. civ. n. 5139/2003

L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve alienere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio. (Fattispecie relativa ad una transazione, impugnata successivamente da una delle parti perché il valore dei beni ottenuti a seguito della transazione stessa si era rivelato inferiore rispetto a quello che la parte si attendeva di conseguire).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5139 del 3 aprile 2003)

17Cass. civ. n. 985/1998

L'errore sul valore della cosa alienata è rilevante ai fini dell'invalidità del contratto quando sia conseguenza di un errore su una qualità essenziale della cosa medesima.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 985 del 2 febbraio 1998)

18Cass. civ. n. 5900/1997

La falsa rappresentazione della realtà circa la natura (agricola o edificatoria) di un terreno, ricadendo direttamente su di una qualità dell'oggetto, integra l'ipotesi normativa dell'errore di fatto e non di diritto, poiché la inesatta conoscenza della norma che ne preveda la destinazione urbanistica si risolve in una (altrettanto) inesatta conoscenza della circostanza della edificabilità o inedificabilità del suolo, di una circostanza, cioè, inerente ai caratteri reali del bene, differenziandosi un terreno non fabbricabile da un altro utilizzabile a scopi edilizi essenzialmente sotto il profilo dei relativi, possibili impieghi, così che le parti di una compravendita si determinano alla stipula del negozio proprio in relazione alle qualità del terreno ed alle utilità (ed utilizzazioni) da esso ricavabili, incorrendo in errore essenziale in caso di ignoranza della sua vera natura (errore che, per converso, non influirà sulla validità del contratto qualora verta esclusivamente sul valore, attenendo, in tal caso, ai motivi che possano aver indotto le parti alla stipula e che, come tali, non spiegano una incidenza diretta sul processo formativo del volere negoziale).–Un suolo originariamente non edificabile, ma successivamente ricompreso in zona di espansione edilizia da uno strumento urbanistico (piano regolatore, programma di fabbricazione, piano paesistico, ecc.) non ancora in vigore, ma già legittimamente adottato dal consiglio comunale (con conseguente efficacia immediata, sia pur limitata, di alcune sue disposizioni, ex art. 4 della legge n. 291 del 1971), costituisce, nell'apprezzamento della generalità dei consociati, sotto il profilo funzionale e sotto quello delle qualità essenziali, un bene economicamente non omogeneo rispetto ad altri terreni, non fabbricabili, che, nel medesimo strumento urbanistico, abbiano invece conservato la loro destinazione originaria, con la conseguenza che dovrà ritenersi ricorrere la fattispecie normativa dell'errore di fatto essenziale (ricadente, nella specie, su una qualità dell'oggetto del negozio) in un contratto di compravendita (o in una promessa di vendita), avente ad oggetto un terreno edificabile, stipulato nel falso convincimento di una diversa destinazione (agraria, a spazio pubblico) del bene, non potendosi considerare rilevante, ai fini della essenzialità dell'errore, la sola contrapposizione tra le due (estreme) qualità della edificabilità e dalla inedificabilità del suolo, ma dovendosi ritenere, invece, influente anche la esistenza di altre, meno intense differenze di connotazione dei terreni sotto il profilo della destinazione urbanistica.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 5900 del 1 luglio 1997)

19Cass. civ. n. 2635/1996

L'errore sul prezzo della prestazione, pattuito dai contraenti, può dare luogo all'azione di rescissione per lesione, ma non costituisce errore essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1428 codice civile, e non è causa di annullabilità del contratto, qualunque sia l'entità della sproporzione tra le reciproche prestazioni, salvo che non si traduca in un errore su di una qualità essenziale della cosa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2635 del 25 marzo 1996)

20Cass. civ. n. 11032/1994

Poiché l'errore di diritto rileva soltanto se concerne circostanze esterne, influenti sulla valutazione soggettiva della convenienza del negozio, deve escludersi la rilevanza dell'errore del contraente che conclude il contratto ignorando l'esistenza delle norme imperative da cui deriva l'integrazione del negozio a norma dell'art. 1339 c.c. e quindi la modifica del regolamento contrattuale, attesa la mancanza del carattere negoziale delle clausole rispetto alle quali si è verificata una sostituzione legale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11032 del 21 dicembre 1994)

21Cass. civ. n. 8290/1993

L'errore sul valore della cosa oggetto della compravendita può dar luogo, se ne ricorrono i presupposti, all'azione di rescissione per lesione e non a quella di annullamento del contratto per vizi della volontà.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8290 del 24 luglio 1993)

22Cass. civ. n. 3892/1985

La presunzione di conoscenza delle norme giuridiche (ignorantia legis non excusat) non può essere invocata per escludere la configurabilità e la rilevanza, ai fini dell'annullamento del contratto, di un errore vizio della volontà determinato dall'ignoranza o dall'inesatta conoscenza di una norma né per escludere la riconoscibilità di un errore siffatto, la quale — atteso che l'ordinamento vigente non esige più l'ulteriore requisito della scusabilità — deve essere accertata non in astratto ma in relazione alle concrete circostanze del singolo caso ed alla concreta situazione soggettiva delle parti dello specifico rapporto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3892 del 29 giugno 1985)

23Cass. civ. n. 3854/1985

L'obiettiva difformità fra proposta ed accettazione in ordine ad un elemento essenziale di una compravendita, quale il prezzo della cosa venduta, comporta che il contratto non possa considerarsi venuto a giuridica esistenza, senza che in detta ipotesi sia configurabile un contratto annullabile per errore sulla portata della propria dichiarazione o sull'interpretazione della dichiarazione altrui, in quanto questo presuppone che la proposta e l'accettazione siano convergenti obiettivamente sull'identico dato, peraltro divergente solo nella rappresentazione soggettiva. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui una società, per errore di calcolo compiuto da un soggetto che le aveva prospettato l'affare senza essere munito di potere rappresentativo della ditta produttrice, aveva a questa rivolto proposta di acquisto di una serie di merci sulla base di un determinato prezzo e tale proposta era stata accettata — mediante esecuzione delle prestazioni senza preventiva risposta — dalla ditta produttrice, che aveva peraltro correlato l'accettazione al prezzo — maggiore — derivante dall'applicazione del suo listino).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3854 del 27 giugno 1985)

24Cass. civ. n. 2052/1984

L'art. 1429 n. 4 c.c. nello stabilire, per il giudizio di essenzialità dell'errore di diritto, che lo stesso costituisca ragione unica o principale del negozio, attribuisce in tal modo efficacia anche ai motivi soggettivi, che possono conseguentemente reagire sulla validità del negozio, anche se la causa di questo non viene meno per effetto dell'errore. (Nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto l'essenzialità di un errore di diritto consistito nell'avere dato esecuzione ad una clausola di un bando di concorso che, prevedendo come titolo preferenziale per l'assunzione la residenza nello stesso luogo di lavoro, era perciò affetto da nullità per contrasto con norme imperative).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2052 del 28 marzo 1984)

25Cass. civ. n. 2688/1982

L'annullabilità del contratto per errore di diritto ricorre quando il consenso di una parte sia determinato da falsa rappresentazione circa l'esistenza, l'applicabilità o la portata di una norma giuridica, imperativa o dispositiva, e tale vizio sia rilevabile dall'altro contraente con l'uso della normale diligenza, mentre l'errore è di fatto quando, ferme restando le suindicate condizioni, cade su una circostanza di fatto. Deve considerarsi errore di fatto, e non di diritto, quello che cade sulla supposta appartenenza di un immobile ad una società anziché ai singoli soci, in presenza di una clausola con la quale si conferisce l'immobile semplicemente in uso alla medesima società.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2688 del 29 aprile 1982)

26Cass. civ. n. 98/1975

Poiché il requisito dell'essenzialità dell'errore deve essere determinato con criteri oggettivi, non è causa di annullamento del negozio l'eventuale errato apprezzamento soggettivo, in contrasto con la realtà oggettiva, di un elemento contrattuale identificato o identificabile. (Nella specie, è stato ritenuto irrilevante ai fini della risoluzione del contratto l'errore sulla ubicazione di un appartamento in un piano dell'edificio piuttosto che in un altro).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 98 del 10 gennaio 1975)

27Cass. civ. n. 2725/1973

L'errore di diritto, anche se incide sui presupposti, non dà luogo ad una causa di nullità assoluta (che abilita il giudice a respingere gli effetti di un atto o negozio del quale gli è stata domandata l'applicazione), bensì di sola annullabilità; e per fare valere tale vizio in via di opposizione all'azione di adempimento, la parte interessata — pur non vincolata a forme speciali — deve addurre una falsa rappresentazione circa l'esistenza, la portata o l'applicabilità di una norma giuridica, riconoscibile dall'altro contraente e che sia stata la ragione unica o principale del negozio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2725 del 24 ottobre 1973)

28Cass. civ. n. 1556/1973

Ai fini dell'annullamento del contratto per errore su una qualità essenziale dell'oggetto dello stesso, non occorre accertare se tale qualità sia stata o meno pattuita tra le parti, essendo sufficiente e rilevante che una delle parti stesse si sia indotta alla stipulazione del negozio nell'erronea e determinante convinzione della sua esistenza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1556 del 25 maggio 1973)