Articolo 1432 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Mantenimento del contratto rettificato
Dispositivo
La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere (1).
Note
(1) Al contraente in errore è precluso esperire l'azione di annullamento dal momento in cui ha conoscenza dell'offerta di rettifica: questa, infatti, è un atto unilaterale che non esige la sua accettazione (v.1324,1334,1335 c.c.).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 12117/2014
Il contratto di compravendita immobiliare, stipulato dal genitore esercente la potestà sul figlio minorenne, impiegando il denaro di questo nell'interesse proprio, in violazione delle modalità prescritte dal giudice tutelare in sede di autorizzazione, è annullabile su iniziativa del figlio, ai sensi dell'art. 322 cod. civ., decorrendo il termine quinquennale di prescrizione dal compimento della maggiore età. Né è precluso l'accoglimento della domanda di annullamento parziale per incapacità legale, attinente alla sola parte del contratto che indica la persona dell'acquirente, in applicazione analogica dell'art. 1432 cod. civ., allorché ne faccia richiesta lo stesso soggetto in precedenza incapace, ritenendo la soluzione conforme ai propri interessi e purché non ne derivi alcun pregiudizio per la controparte.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 12117 del 29 maggio 2014)
2Cass. civ. n. 11265/2002
L'art. 1432 c.c., che disciplina l'ipotesi di rettifica del contratto, non contiene alcuna eccezione ai principi in tema di trascrizione, con la conseguenza che, ai fini della opponibilità ai terzi dell'atto di alienazione inficiato da errore poi emendato con la rettifica, si applica il criterio della anteriorità della trascrizione di cui all'art. 1445 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11265 del 30 luglio 2002)